E’ valida la delibera dell'assemblea, anche se nel verbale non sono specificati i condomini proprietari esclusivi presenti di persona e quelli per delega.
Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, seconda sezione covile, con sentenza n. 1234 depositata 25 gennaio 2016, respingendo la censura di un condomino volta ad evidenziare, per l’appunto, l’omessa indicazione nel verbale assembleare – con conseguente illegittimità della delibera condominiale – di quali condomini fossero presenti personalmente e quali per delega.
Tale mancanza – a parere del ricorrente – avrebbe reso di fatto impossibile consentire agli assenti un serio controllo ex post circa la regolare costituzione dell’assemblea (tanto più che, nella specie, non si era fatta nemmeno menzione delle deleghe come allegati del verbale).
Ma la Cassazione, nel ritenere infondata detta censura, ha stabilito che in tema di condominio, i rapporti tra il rappresentante intervenuto in assemblea ed il condomino rappresentato debbono ritenersi disciplinati, in assenza di norme particolari, dalle regole generali sul mandato.
Ne consegue che solo il condomino delegante e quello che si ritenga falsamente rappresentato, sono legittimati a far valere gli eventuali vizi della delega o la carenza del potere di rappresentanza, e non anche gli altri condomini estranei a tale rapporto.
Ora nel caso di specie il condomino ricorrente, che non ha affidato alcun mandato ed è dunque estraneo al rapporto tra deleganti e delegati – e oltretutto non ha neppure dedotto che i diretti interessati si siano lamentati dell’attività dei propri delegati - non ha nessuna ragione per interloquire sulle deleghe riguardanti altri soggetti.
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