Tra le novità introdotte dalla Camera in sede di conversione del Decreto legge PA e sport, si segnala la previsione con cui è stato ampliato il numero dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita nelle procedure esecutive ex artt. 534-bis e 591-bis c.p.c.
Il disegno di legge di conversione del Dl n. 75/2023, in particolare, dopo aver ricevuto il via libera di Montecitorio, è passato all'esame del Senato e dovrà essere definitivamente approvato entro il 21 agosto 2023.
La novità in materia di delegati alle vendite è contenuta nel nuovo comma 7-bis dell'art. 13 del Dl, il cui fine è quello di assicurare un più efficace funzionamento del processo esecutivo.
Si prevede, nel dettaglio, che nelle more dell’adozione dei decreti integrativi e correttivi del D. Lgs. n. 149/2022, il giudice dell’esecuzione che conferisce la delega alle operazioni di vendita può nominare, senza obbligo di specifica motivazione, un professionista iscritto nell’elenco di cui all’art. 179-ter disp. att. cp.c. di un altro circondario del distretto di Corte d’appello.
Si rammenta che tale ultima disposizione, come da ultimo novellata, istituisce, presso ogni tribunale, un elenco di professionisti ai quali il giudice dell’esecuzione può conferire la delega alla vendita dei beni nelle procedure esecutive mobiliari e immobiliari.
Nell'elenco, possono essere iscritti gli avvocati, i commercialisti e i notai che abbiano una specifica competenza tecnica nella materia dell'esecuzione forzata.
La nuova previsione dispone che, in attesa dell’emanazione delle norme integrative e correttive del D. Lgs. n. 149/2022, il conferimento della delega a un professionista di un altro circondario del distretto abbia luogo senza obbligo di specifica motivazione.
La novità è stata accolta con favore dai commercialisti che chiedevano, da tempo, un intervento in tal senso.
In una nota pubblicata il 27 luglio, il presidente del Consiglio nazionale, Elbano de Nuccio, ha espresso la propria soddisfazione per l’approvazione di questo emendamento "la cui formulazione efficace" - ha precisato - "giunge all’esito di una proficua interlocuzione con il nostro Consiglio nazionale".
La richiesta avanzata dal CNDCEC era quella di superare il requisito del domicilio o della residenza nel circondario del tribunale, criterio che vincolava l'accesso ad una sola circoscrizione giudiziaria senza garantire al professionista la specializzazione necessaria per gestire con professionalità e competenza le procedure.
Da qui l'opportunità di allargare l'accesso almeno a livello regionale.
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