Si è completato il pacchetto dei provvedimenti attuativi della riforma fiscale, finalizzata ad introdurre maggiore equità e trasparenza nel sistema e a favorire la crescita e l’internazionalizzazione delle imprese.
Nel CdM del 22 settembre 2015 sono stati, infatti, approvati definitivamente gli ultimi cinque decreti legislativi attuativi della delega per il riordino del sistema fiscale (L. n. 23/2014).
Nei provvedimenti trovano sostanziale conferma tutte le disposizioni contenute nei testi licenziati lo scorso 4 settembre, che recepiscono anche gli ultimi pareri delle Commissioni parlamentari. I provvedimenti dovrebbero, ora, approdare in tempi brevi nella “Gazzetta Ufficiale”
Nello specifico, si tratta dei decreti contenenti misure:
- per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario;
- per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione;
- per la revisione della disciplina dell’organizzazione delle agenzie fiscali;
- per la revisione del sistema sanzionatorio;
- stima e monitoraggio dell’evasione fiscale e monitoraggio e riordino delle disposizioni in materia di erosione fiscale.
La principale novità accolta nell'ultimo esame del Consiglio dei Ministri è quella che interessa il Dlgs recante “misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione”.
Per venire incontro alle esigenze di molti contribuenti, che si trovano in difficoltà con il pagamento dei debiti fiscali, è stata introdotta la possibilità di accedere ad un’ulteriore rateizzazione con Equitalia per quei soggetti che non sono stati in grado di completare il pagamento di precedenti piani di dilazione. Specificatamente, le somme non ancora versate, oggetto di piani da cui i contribuenti siano decaduti nei 24 mesi prima dell’entrata in vigore del Dlgs, possono essere oggetto di una nuova dilazione fino ad un massimo di 72 rate mensili. I contribuenti devono presentare esplicita richiesta entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto. Da tale nuovo piano di rateazione si decade in caso di mancato pagamento di sole due rate.
Rimodulata anche la riduzione dell'aggio dovuto ad Equitalia per l'attività di recupero crediti: se il debitore riceve la cartella di pagamento e paga le somme iscritte a ruolo entro 60 giorni dalla data di ricezione, paga l’1% in caso di riscossione spontanea e il 3% in tutti gli altri casi di riscossione, oltre alle spese di notifica della cartella.
Approvata anche la revisione delle sanzioni tributarie penali e amministrative. L'orientamento è quello di una attenuazione delle sanzioni amministrative meno gravi, con il rafforzamento del principio della proporzionalità della penalità rispetto alla violazione. Nel comparto penale, attenuazione degli illeciti non fraudolenti e, invece, stretta sulle frodi fiscali.
Dunque, un doppio intervento che si attuerà anche con tempi di decorrenza diversi: le disposizioni del titolo II, riguardanti le sanzioni amministrative, si applicheranno a decorrere dal 1° gennaio 2017; mentre nulla è specificato per quelle in materia penale (titolo I), che avranno così una applicazione immediata, a partire dall'entrata in vigore del Decreto legislativo (15 giorni dopo la sua pubblicazione ufficiale).
La novità più importante introdotta in materia di contenzioso tributario è quella che prevede l’estensione della mediazione a tutti gli enti impositori, compresi i Comuni, per le liti fino a 20mila euro di valore.
Inoltre:
- non si potranno più reclamare le controversie di valore indeterminabile (fanno eccezione solo alcune controversie in materia catastale);
- è rilanciata la conciliazione giudiziale, che può avvenire fuori e all’interno dell’udienza e sarà possibile anche in secondo grado;
- dal giugno 2016, le sentenze di condanna in favore del contribuente sono immediatamente esecutive;
- il giudice può subordinare il pagamento alla prestazione di una garanzia oltre i 10mila euro.
Infine, è stato rafforzato il principio secondo il quale nel processo tributario chi perde è tenuto a pagare, dal momento che le spese della lite seguono la soccombenza.
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