Delega al Governo per la riforma fiscale, Legge in vigore

Pubblicato il 29 agosto 2023

E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2023, il testo definitivo della Legge 9 agosto 2023, n. 111, recante: "Delega al Governo per la riforma fiscale".

La Legge entra in vigore il giorno 29 agosto 2023.

La Legge delega per la riforma fiscale contiene numerose linee guida a cui l’Esecutivo dovrà attenersi per emanare, entro i prossimi 24 mesi dalla sua entrata in vigore, i decreti legislativi necessari per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario italiano.

NOTA BENE: Le tredici Commissioni di esperti sono già al lavoro per la presentazione degli schemi dei decreti legislativi di attuazione, che possono essere proposti fino al 20 settembre .

Tali provvedimenti, che dovranno essere adottati nel rispetto dei principi costituzionali, nonché del diritto dell’Unione europea e internazionale, dovranno effettuare una codificazione della materia tributaria, distinta in una parte generale e in una parte speciale.

Il testo è composto da 23 articoli raggruppati in 5 titoli:

NOTA BENE: La ristrutturazione del fisco dovrà essere ispirata ai principi della semplificazione, razionalizzazione e revisione degli adempimenti dichiarativi.

Delega riforma fiscale, modifiche allo Statuto del contribuente

Nell’esercizio della delega affidata al Governo, l’articolo 4 della Legge n. 111/2023 riconosce all’Esecutivo criteri direttivi specifici per la revisione dello Statuto del contribuente, di cui alla Legge n. 212 del 27 luglio 2000.

L’obiettivo è quello di

  1. rafforzare l'obbligo di motivazione degli atti impositivi, anche mediante l'indicazione delle prove su cui si fonda la pretesa;
  2. valorizzare il principio del legittimo affidamento del contribuente e il principio di certezza del diritto;
  3. razionalizzare la disciplina dell'interpello;
  4. disciplinare l'istituto della consulenza giuridica, distinguendolo dall'interpello e prevedendone presupposti, procedure ed effetti, assicurando che non ne derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
  5. prevedere una disciplina generale del diritto di accesso agli atti del procedimento tributario;
  6. prevedere una generale applicazione del principio del contraddittorio a pena di nullità;
  7. prevedere una disciplina generale delle cause di invalidità degli atti impositivi e degli atti della riscossione;
  8. potenziare l'esercizio del potere di autotutela estendendone l'applicazione agli errori manifesti nonostante la definitività dell'atto;
  9. prevedere l'istituzione e la definizione dei compiti del Garante nazionale del contribuente.

Riforma dell’interpello

In particolare, si dà potere di intervenire sulla materia dell’interpello. La disciplina dell’interpello, per il legislatore della delega, deve essere razionalizzata al fine di contenere l'elevato numero di interpelli che pervengono all’Agenzia delle entrate.

Pertanto, all’Agenzia delle entrate viene assegnato un ruolo attivo, tendente a proporre al contribuente, già preventivamente, la risoluzione di casistiche applicative concrete. In questo senso, dispone la delega che, per le persone fisiche e i contribuenti di minori dimensioni, l'utilizzazione della procedura di interpello deve essere limitata alle sole ipotesi in cui non è possibile ottenere risposte scritte mediante servizi di interlocuzione rapida, realizzati anche attraverso l'utilizzo di tecnologie digitali e di intelligenza artificiale.

Per tale ragione, le nuove tecnologie e, soprattutto, l’intelligenza artificiale dovranno permeare fortemente i rapporti tra Fisco e contribuente, conferendo, in sostanza, alle Faq la valenza interpretativa tipica delle risposte a interpello.

Inoltre, per razionalizzare la presentazione delle istanze di interpello, viene previsto il versamento di un contributo, da graduare in relazione a diversi fattori, quali la tipologia di contribuente o il valore della questione oggetto dell'istanza, finalizzato al finanziamento della specializzazione e della formazione professionale continua del personale delle agenzie fiscali.

NOTA BENE: Il diritto di interpello diventa a pagamento per scoraggiare istanze puramente dilatorie o che possano essere prevenute con uno studio più approfondito dei documenti di prassi già esistenti per la fattispecie concreta.

Legge delega, riduzione IRES e allineamento IVA

La Legge delega per la riforma fiscale (L. 111/2023) al Titolo II, tributi, si occupa anche dell’IRES e dell’IVA.

L’Articolo 6 della delega fiscale dispone “la riduzione dell’aliquota dell’IRES nel caso in cui sia impiegata in investimenti, con particolare riferimento a quelli qualificati, o anche in nuove assunzioni ovvero in schemi stabili di partecipazione dei dipendenti agli utili una somma corrispondente, in tutto o in parte, al reddito entro i due periodi d’imposta successivi alla sua produzione”.

La riduzione non si applica al reddito corrispondente agli utili che, nel predetto biennio, sono distribuiti o destinati a finalità estranee all’esercizio dell’attività d’impresa. La distribuzione degli utili stessi si presume avvenuta qualora sia accertata l’esistenza di componenti reddituali positivi non contabilizzati o di componenti negativi inesistenti. Viene, inoltre, previsto il “coordinamento di tale disciplina con le altre disposizioni in materia di reddito d’impresa”.

In alternativa alle disposizioni che prevedono la riduzione dell’aliquota Ires è prevista la “possibilità di fruire di eventuali incentivi fiscali riguardanti gli investimenti qualificati, anche attraverso il potenziamento dell’ammortamento, nonché di misure finalizzate all’effettuazione di nuove assunzioni, anche attraverso la possibile maggiorazione della deducibilità dei costi relativi alle medesime”.

NOTA BENE: Pertanto, viene introdotto un doppio regime agevolato rispetto all’IRES ordinaria: accanto all’aliquota ordinaria (attualmente pari al 24%), in sostituzione del principio di delega originariamente previsto alla lettera a), si prevedono due regimi agevolativi complementari.

Si tratta di una aliquota ridotta (con una percentuale da definire) da applicare a parte o a tutto il reddito d'impresa, in presenza delle seguenti condizioni:

ATTENZIONE: La riduzione dell’aliquota precede l’effettuazione degli investimenti: questi ultimi devono essere operati entro i due periodi d’imposta successivi a quello nel quale è stato prodotto il reddito assoggettato a imposizione con l’aliquota ridotta.

In materia di Imposta sul valore aggiunto, la Legge n. 111/2023 definisce i principi e i criteri direttivi per la sua revisione.

In particolare, l’articolo 7 definisce i criteri per:

NOTA BENE: Per quanto concerne la detrazione, il fine principale è quello di rendere il diritto alla detrazione “maggiormente aderente all’effettivo utilizzo dei beni e dei servizi impiegati ai fini delle operazioni soggette all’imposta”.

Tra gli altri obiettivi:

Infine da ricordare che con la delega al Governo per la riforma fiscale si tocca l’intero sistema tributario: con riferimento all’IRPEF, le aliquote verranno rimodulate riducendo anche gli scaglioni di reddito da 4 a 3 con una parallela riorganizzazione delle tax expenditures; mentre l’IRAP sarà superata.

Delega fiscale 2023, novità per gli Enti del Terzo settore

La Legge delega Fiscale 2023 prevede novità importanti anche con riguardo alla normativa fiscale degli ETS.

Nello specifico, l’articolo 2 della Legge n. 111/2023 delinea i principi generali del diritto tributario nazionale a cui il Governo deve attenersi nell’esercizio della delega.

Tra questi vi è anche quello di razionalizzare e semplificare il sistema tributario anche con riferimento alla normativa fiscale riguardante gli enti del Terzo settore e quelli non commerciali, assicurando il coordinamento con le altre disposizioni dell'ordinamento tributario nel rispetto dei principi di mutualità, sussidiarietà e solidarietà (art. 2, comma 1, lett. d) n. 3). 

Inoltre, all’articolo 6, la Legge elenca i principi e i criteri direttivi per la revisione del sistema di imposizione sui redditi delle società e degli enti.

Con riferimento al Terzo settore, si prevede l’introduzione di un regime speciale, in caso di passaggio dei beni dall’attività commerciale a quella non commerciale (e viceversa) per effetto del mutamento della qualificazione fiscale di tali attività, in conformità alle disposizioni in materia di Terzo settore.

Secondo l’intenzione del Governo, il fine della delega è di introdurre norme volte ad attenuare il carico impositivo che potrebbe emergere a fronte dell’ingresso dell’ente o di un suo ramo nell’ambito applicativo della disciplina fiscale del Terzo settore.

In particolare, per gli enti di natura non commerciale che svolgono attività commerciali l’ingresso nel Terzo settore è suscettibile di mutare la qualifica fiscale dell’attività svolta e trasformarla in “non commerciale”, al momento dell’applicazione dei criteri del codice del Terzo settore che individua quali attività sono considerate commerciali e non e ne disciplina gli effetti fiscali.

Da ultimo all’articolo 7 della Legge n. 111/2023, sono definiti i principi e criteri direttivi specifici per la revisione dell’Iva e tra di essi anche la razionalizzazione della disciplina Iva degli Ets.

In particolare, tale razionalizzazione si rende necessaria in ragione delle modifiche introdotte dalla riforma del Terzo settore che prevedono l’applicazione agli enti di natura non commerciale di talune ipotesi di esclusione ed esenzione ai fini Iva, finora previste nei confronti delle Onlus.

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