Secondo adempimento per i contribuenti che hanno aderito alla definizione delle liti fiscali o dei processi verbali di constatazione.
Si tratta di coloro che hanno inoltrato istanza di adesione lo scorso 31 maggio: entro il 2 settembre 2019 (il termine originario del 31 agosto cade di sabato) sono tenuti a versare la seconda rata, qualora abbiano scelto tale modalità di pagamento.
La possibilità di chiudere le liti fiscali aventi a oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, con ricorso in primo grado notificato alla controparte entro il 24 ottobre 2018 è stata istituita dall’articolo 6 del Dl n. 119/2018.
E’ stato possibile definire le questioni devolute alla giurisdizione tributaria, ossia:
Sono atti definibili: gli avvisi di accertamento, i provvedimenti di irrogazione di sanzioni, gli atti di recupero dei crediti d’imposta indebitamente utilizzati e ogni altro atto che rechi una pretesa tributaria quantificata.
I contribuenti interessati hanno presentato apposita domanda, entro il 31 maggio 2019, in via telematica utilizzando il modello approvato con provvedimento dell’agenzia delle Entrate del 18 febbraio 2019. Contestualmente è stato eseguito il pagamento dell’intera somma da versare oppure della prima rata (il pagamento rateale è ammesso solo se l’importo da versare era superiore a 1.000 euro per ciascuna controversia).
E’ l’articolo 1 del Dl 119/2018, che ha consentito di definire integralmente, senza applicazione di sanzioni, le violazioni riferite a ciascun periodo d’imposta riguardanti processi verbali di constatazione consegnati entro il 24 ottobre 2018, in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, contributi previdenziali e ritenute, imposte sostitutive, imposta regionale sulle attività produttive, imposta sul valore degli immobili all’estero, imposta sul valore delle attività finanziarie all’estero e Iva.
Per definire in maniera agevolata il Pvc è stato necessario presentare, entro il 31 maggio 2019, le dichiarazioni per i periodi d’imposta per i quali, al 31 dicembre 2018, non erano ancora scaduti i termini di decadenza dell’accertamento, tenendo conto anche dell’eventuale raddoppio dei termini.
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