Con la prima circolare del 2023, l’Agenzia delle Entrate fornisce le istruzioni sulla definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, ai sensi delle disposizioni della Legge di bilancio per il nuovo anno.
La Legge n. 197/2022 (articolo 1, commi da 153 a 159), per venire incontro ai contribuenti, aggravati dalla crisi economica dovuta agli effetti residui dell’emergenza pandemica e all’aumento dei prezzi dei prodotti energetici, ha previsto, tra l’altro, la possibilità di definire in modo agevolato le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, riducendo gli oneri a loro carico ed estendendo l’ampiezza dei piani di rateazione relativi a debiti di importo ridotto.
Con i controlli automatizzati (cosiddetti avvisi bonari), il Fisco mette in atto delle verifiche finalizzate a correggere gli errori materiali e di calcolo commessi nella compilazione delle dichiarazioni.
Nello specifico, i controlli automatizzati verificano che le imposte indicate in dichiarazione siano state correttamente liquidate e che i relativi versamenti siano stati effettuati tempestivamente e in misura congrua.
Se da tali controlli dovesse emergere un’imposta o una maggiore imposta dovuta, l’esito della liquidazione è comunicato al contribuente o all’intermediario che ha trasmesso la dichiarazione in esame.
Le suddette comunicazioni con gli esiti delle liquidazioni non rappresentano un atto impositivo, ma solo degli inviti a fornire chiarimenti e a sanare le irregolarità riscontrate, per dare al soggetto passivo la possibilità di evitare la successiva iscrizione a ruolo delle somme dovute.
Con la circolare n. 1 del 2023, l’Agenzia fornisce le istruzioni operative circa le modalità applicative della suddetta definizione agevolata.
L’Agenzia delle Entrate ha indicato come definire, con modalità agevolate, le somme dovute a seguito del controllo automatizzato, relative ai periodi d’imposta 2019, 2020 e 2021, per le quali il termine di pagamento non era ancora scaduto al 1° gennaio 2023, ovvero i cui avvisi siano stati recapitati successivamente a tale data.
Ai sensi del comma 153 della Legge n. 197/2022, infatti, l’Agenzia indica che la definizione agevolata delle suddette somme consiste nell’applicazione delle sanzioni in misura ridotta del 3% (rispetto alla percentuale normalmente applicata in questi casi pari al 10%) delle sanzioni dovute sulle imposte non versate o versate in ritardo.
In particolare rientrano nella definizione agevolata:
Per effetto della definizione agevolata, le imposte, i contributi previdenziali, gli interessi e le somme aggiuntive sono dovuti per intero, mentre le sanzioni sono ricalcolate nella misura del 3% delle imposte non versate o versate in ritardo.
NOTA BENE: Per beneficiare della definizione agevolata, è necessario che le somme dovute, con sanzioni ridotte al 3% siano versate, in unica soluzione, entro 30 giorni (90 giorni in caso di avviso telematico) dal ricevimento della comunicazione originaria o della comunicazione definitiva contenente la rideterminazione degli esiti.
In caso di opzione per il pagamento rateale, la prima rata deve essere versata entro il predetto termine di 30 (o 90) giorni e le rate diverse dalla prima devono essere versate entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre successivo, con i relativi interessi di rateazione.
I benefici dell’agevolazione sono conservati in caso di lieve inadempimento, come per esempio:
salva l’applicazione delle sanzioni per la carenza e/o il ritardo.
ATTENZIONE: Nei casi di omesso o tardivo pagamento delle somme dovute che vanno oltre i limiti del lieve inadempimento, la definizione non produce effetti e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione, procedendo con l’iscrizione a ruolo delle somme dovute, con sanzioni calcolate nella misura piena prevista dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
Ribadisce la circolare n. 1/2023 che, in base al comma 155 della Legge di Bilancio in corso, la definizione agevolata si applica anche con riferimento alle comunicazioni di cui ai citati articoli 36-bis del Dpr n. 600/1973 e 54-bis del Dpr n. 633/1972, riferite a qualsiasi periodo d’imposta, per le quali, alla data del 1° gennaio 2023, sia in corso un pagamento rateale, ai sensi dell’articolo 3-bis del Dlgs n. 462/1997, per il quale non si è verificata alcuna causa di decadenza.
In tal caso, la definizione agevolata si realizza con il pagamento degli importi residui a titolo di imposte, contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive, nonché con il pagamento delle sanzioni calcolate nella misura del 3% delle residue imposte non versate o versate in ritardo, che residuano dopo aver considerato i versamenti rateali eseguiti fino al 31 dicembre 2022.
In base al comma 156, poi, la condizione necessaria per beneficiare della riduzione sanzionatoria è che il pagamento rateale prosegua, senza soluzione di continuità, secondo le scadenze previste dall’originario piano di rateazione, ovvero, nei casi di importo originario non superiore a 5.000 euro, usufruendo dell’estensione fino a venti rate.
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