Il contribuente che ha aderito alla definizione agevolata del contenuto integrale del processo verbale di constatazione e ha perfezionato la procedura con il pagamento della somma contestata può esercitare il diritto di rivalsa della maggiore Iva versata.
Lo chiarisce l’Amministrazione finanziaria nella risposta ad interpello n. 349 del 28 agosto 2019.
Un contribuente, che si è avvalso della definizione agevolata del Pvc, ha definito integralmente la contestazione di omessa fatturazione di operazioni imponibili, assolvendo anche l’Iva risultante dal suddetto documento istruttorio. Lo stesso chiede di conoscere se possa avvalersi del diritto alla rivalsa in relazione alla maggiore Iva pagata alla controparte a seguito della definizione agevolata del Pvc e se, di conseguenza, il cliente possa operare la detrazione d’imposta per recuperare l’Iva addebitata in via di rivalsa. Il tutto in virtù di quanto previsto dall’articolo 60, settimo comma, del Dpr n. 633 del 1972.
L'articolo 60, settimo comma, del Dpr n. 633/1972 prevede che "Il contribuente ha diritto di rivalersi dell'imposta o della maggiore imposta relativa ad avvisi di accertamento o rettifica nei confronti dei cessionari dei beni o dei committenti dei servizi soltanto a seguito del pagamento dell'imposta o della maggiore imposta, delle sanzioni e degli interessi. In tal caso, il cessionario o il committente può esercitare il diritto alla detrazione, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui ha corrisposto l'imposta o la maggiore imposta addebitata in via di rivalsa ed alle condizioni esistenti al momento di effettuazione della originaria operazione".
L’Agenzia, nella sua risposta n. 349/2019, specifica che la norma è diretta a ripristinare la neutralità dell'Iva, che per sua natura deve gravare sui consumatori finali e non sugli operatori economici, subordinando l'esercizio del diritto di rivalsa all'esistenza “un avviso di accertamento o rettifica”.
Tuttavia, si fa presente come la prassi in materia sia orientava verso una lettura non restrittiva della norma, avendo riconosciuto l'esistenza del diritto di rivalsa anche in relazione ad un accertamento definito attraverso gli istituti deflattivi del contenzioso.
Pertanto, confermando l’orientamento fin qui espresso sempre nel rispetto del principio di neutralità dell'imposta, l’Agenzia ritiene che anche in mancanza di un atto impositivo propriamente detto, la rivalsa possa essere applicata per la maggiore Iva accertata e versata dal contribuente, a patto che il pagamento dell’imposta sia stato effettuato a titolo definitivo.
A sua volta, il cessionario/committente può esercitare il diritto alla detrazione dell'Iva corrisposta a titolo di rivalsa.
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