Definizione agevolata: può essere richiesta dal liquidatore

Pubblicato il 28 giugno 2023

L'ex liquidatore della società cancellata dal registro delle imprese è legittimato, entro 5 anni dalla richiesta di cancellazione, a presentare domanda per accedere alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente per la riscossione.

Lo ha evidenziato la Corte di cassazione nel testo dell'ordinanza n. 18310 del 27 giugno 2023, ricordando quanto previsto in tema di procedimento prefallimentare dopo l'entrata in vigore del D. Lgs. n. 175/2014.

Decreto, quest'ultimo, che ha disposto, nei confronti dell'amministrazione finanziaria e degli altri enti creditori, con riguardo a tributi o contributi, il differimento quinquennale, dalla richiesta di cancellazione dal registro delle imprese, degli effetti dell'estinzione della società.

No a istanza di rinvio del debitore

Fatta tale premessa, gli Ermellini hanno altresì precisato come non sia configurabile, in capo al debitore, alcun diritto a ottenere un rinvio della trattazione del procedimento al fine di provvedervi.

Il tribunale, così, qualora ne sussistano i presupposti, è legittimato a procedere con la dichiarazione del fallimento su istanza dell'agente della riscossione rimasto insoddisfatto alla data della decisione.

Sulla scorta di tali assunti la Suprema corte ha confermato la decisione con cui la Corte d'appello aveva rigettato il reclamo di una Srl in liquidazione contro la sentenza di fallimento della medesima società.

Alla base della decisione di merito, la considerazione dell'impossibilità di accordare un rinvio alla società, estinta, ma fallibile ex art. 10 Legge fallimentare, al fine di consentirle di presentare la dichiarazione di rottamazione dei ruoli a norma dell'art. 3 del Dl n. 119/2018.

Per la Cassazione, era corretta la statuizione della Corte d'appello: andava escluso che si fosse dovuto disporre rinvio per consentire alla società di presentare la richiesta di definizione dei carichi.

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