Con comunicato del 15 settembre 2022 a firma del Primo Presidente della Corte di cassazione, Pietro Curzio, sono stati forniti chiarimenti sulla nuova definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Suprema corte, per quel che concerne, in particolare, le modalità di presentazione dell'istanza di sospensione.
Si tratta dell'istanza con cui il contribuente richiede la sospensione della controversia, dichiarando di volersi avvalere delle nuove disposizioni di cui all'art. 5 della Legge n. 130/2022.
Viene precisato che tale istanza, nei procedimenti civili in materia tributaria pendenti in Cassazione e definibili ai sensi del menzionato art. 5, deve essere depositata con modalità telematica sulla piattaforma del Processo civile telematico (PCT) di Cassazione oppure, in subordine, in forma cartacea presso la Cancelleria della Quinta sezione civile della Corte.
Si rammenta, in proposito, che:
Da segnalare, al contempo, che il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha già approvato, con provvedimento del 16 settembre, il modello per la presentazione della domanda di adesione alla definizione agevolata in esame, insieme alle istruzioni per la relativa compilazione e per i pagamenti.
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