Arrivano, con due risposte dell’agenzia delle Entrate, nuovi chiarimenti sulla possibilità di aderire alla definizione agevolata dei processi verbali.
Nella risposta n. 144 del 20 maggio 2019, viene affrontato il caso di una violazione consistente nell’aver assolto erroneamente l’Iva in via ordinaria invece di procedere all’applicazione dell’inversione contabile (reverse charge).
Viene ricordato che l’ipotesi prospettata rientra nell’articolo 6, comma 9-bis.1, terzo periodo, Dlgs 471/1997.
In proposito, si rileva come l’irregolare assolvimento dell’Iva, che avviene quando l’operazione doveva essere assoggettata al meccanismo dell’inversione contabile ma è stata versata l’imposta in via ordinaria, viene distinta a seconda che l’irregolarità sia determinata:
Nel primo caso, si specifica, la violazione rientra nell’ambito della definizione agevolata delle irregolarità formali (articolo 9, Dl n. 119/2018); nel secondo, invece, esula l’applicazione della sanatoria delle irregolarità formali in quanto si è di fronte a comportamenti fraudolenti che hanno comportato il mancato assolvimento del debito d'imposta. Pertanto il cessionario o committente soggiace alla sanzione più pesante, nella misura compresa tra il 90 e il 180% dell'imposta (articolo 6, comma 1, Dlgs 471/1997).
Per quanto riguarda il caso sottoposto al vaglio dell’Agenzia, la mancata applicazione del meccanismo del reverse charge ha portato anche alla presentazione di dichiarazioni Iva infedeli (e indebita detrazione Iva) e, di conseguenza, la violazione può rientrare nella definizione del contenuto dei processi verbali di constatazione prevista dall’articolo 1, Dl n. 119/2018.
Anche nel caso della risposta n. 145 del 20 maggio 2019, ad una società viene contestato di aver ricevuto fatture di vendita relative ad operazioni assoggettate per errore all’Iva in via ordinaria invece del regime del reverse charge, nell’ambito di una frode Iva. A seguito di detta irregolarità, la società ha maturato un elevato credito IVA che, a causa dell’adesione al regime di liquidazione dell’Iva di gruppo, è stato trasferito alla capogruppo.
Per risolvere l’irregolarità, l’agenzia delle Entrate ritiene che il Pvc può essere definito in via agevolata versando integralmente l’importo in contestazione, consistente nell’Iva illegittimamente detratta corrispondente al credito trasferito nell’ambito della liquidazione di gruppo.
Tale versamento comporta il ripristino della capienza iniziale del credito trasferito all’ex controllante e, a sua volta, al contribuente per effetto della intervenuta fusione.
Di conseguenza, con il perfezionamento della definizione agevolata, il credito Iva ripristinato può essere utilizzato in compensazione o chiesto a rimborso.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".