Buone nuove per i contribuenti che intendono estinguere i debiti iscritti a ruolo contenuti nelle cartelle di pagamento. Infatti, si riaprono i termini per aderire alla “Definizione agevolata 2018” (cd. “rottamazione-ter”) e al “saldo e stralcio”. La nuova scadenza è stata fissata al 31 luglio 2019. La riapertura dei termini riguarda esclusivamente i debiti che non siano stati inseriti in una precedente domanda di adesione presentata entro il 30 aprile 2019.
A darne notizia è l’INPS, con una notizia del 4 luglio 2019, recependo le ultime novità legislative previste dal “Decreto Crescita” (D.L. n. 34/2019, convertito con modificazioni in L. n. 58/2019). I contribuenti che intendano aderire alla riapertura dei termini, possono consultare il sito dell’Agenzia delle Entrate dove sono disponibili tutte le informazioni utili, i modelli da utilizzare per l’adesione, le guide alla compilazione e i servizi web che Agenzia delle Entrate-Riscossione mette a disposizione per inviare le domande direttamente da pc, smartphone e tablet, senza recarsi allo sportello.
L’art. 3 del D.L. n. 119/2018 ha introdotto la “Definizione agevolata 2018”, aperta a tutti coloro che hanno uno o più debiti con Agenzia delle Entrate-Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017. La norma prevede la possibilità di estinguere i debiti iscritti a ruolo contenuti nelle cartelle di pagamento, versando le somme dovute senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora. Per le multe stradali non si pagano gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge.
Sono da aggiungere a quanto dovuto le somme maturate a favore dell’Agente della riscossione a titolo di aggio, spese per procedure esecutive e diritti di notifica.
Non rientrano nel beneficio della Definizione agevolata alcune tipologie di carichi, esclusi in ragione della loro natura, e in particolare quelli riferiti a:
Il debito può essere estinto in un'unica soluzione, con scadenza del pagamento fissata per legge al 31 luglio 2019, oppure con un piano di dilazione che prevede:
- le prime due il 31 luglio e il 30 novembre 2019;
- le restanti otto, il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2020 e 2021.
La L. n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019) ha introdotto il “saldo e stralcio” delle cartelle, ossia una riduzione delle somme dovute dai contribuenti in grave e comprovata difficoltà economica. L’agevolazione riguarda solo le persone fisiche e alcune tipologie di debiti riferiti a carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017.
Si tratta dei carichi derivanti dagli omessi versamenti dovuti in autoliquidazione, in base alle dichiarazioni annuali, e quelli derivanti dai contributi previdenziali dovuti dagli iscritti alle casse professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi INPS.
Come anticipato, il “saldo e stralcio” riguarda esclusivamente le persone fisiche che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica, ossia:
Oltre alla riduzione degli importi dovuti, il “saldo e stralcio” prevede anche l’azzeramento di sanzioni e interessi di mora.
Al riguardo, il “Decreto Crescita” ha riaperto i termini per aderire al “saldo e stralcio”, entro il 31 luglio 2019. L’agevolazione riguarda solo i debiti non ricompresi nelle dichiarazioni di adesione al “saldo e stralcio” già presentate entro lo scorso 30 aprile.
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