L’Inps, con il messaggio n. 23542 del 20 settembre, rilascia precisazioni in merito a quanto stabilito dall'articolo 1 della Legge n. 102/2009 (di conversione della Manovra correttiva) e dal D.M. n. 49409/2009, affermando che l'incentivo al reimpiego in forma autonoma o cooperativa dei lavoratori titolari di trattamento di sostegno al reddito va calcolato per le istanze già presentate dal 1° giorno successivo all'ultimo di integrazione pagato (Cig).
Nel caso in cui, poi, spettino gli arretrati per il periodo precedente alla presentazione della domanda, quest’ultimi non andranno conteggiati nel calcolo dell’incentivo, ma saranno liquidati direttamente al lavoratore come prestazione Cig.
Il messaggio precisa, inoltre, come devono essere presentate le relative domande:
- per i lavoratori titolari di trattamenti di integrazione salariale in deroga, l’istanza potrà essere presentata solo dopo l’adozione del provvedimento autorizzatorio da parte della Regione;
- per i lavoratori beneficiari di Cigo, la domanda non potrà essere liquidata prima dell’adozione del provvedimento di autorizzazione da parte della commissione provinciale competente;
- nel caso di pagamento del trattamento di cassa integrazione a conguaglio, potranno essere richiesti dall’Inps gli elementi necessari per la liquidazione direttamente al datore di lavoro o allo stesso lavoratore.
Possono richiedere la suddetta liquidazione solo i lavoratori che sono interessati da misure di sostegno al reddito per crisi aziendale, per cessazione totale/parziale dell’impresa o per procedura concorsuale.
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