Sono deducibili dall’Irpef gli assegni periodici corrisposti all’ex coniuge residente in Germania, dovuti a seguito di sentenza di divorzio pronunciata dalle autorità giudiziarie tedesche.
Non rileva che l’ex coniuge non risieda nel territorio italiano.
Lo afferma l’Agenzia delle Entrate nella risposta n. 598 del 17 settembre 2020 richiamando l’art. 10, comma 1, lettera c) del Tuir, per il quale sono deducibili dal reddito complessivo “gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria”.
Inoltre, come contenuto nella circolare 19/E/2020, sono al pari deducibili i versamenti periodici effettuati al coniuge, anche se residente all'estero.
Per quanto riguarda le istruzioni utili per aver diritto alla deducibilità, si specifica che, in sede di dichiarazione dei redditi, il contribuente è tenuto ad indicare anche il codice fiscale dell'ex coniuge al quale effettua i versamenti.
Qualora detto soggetto ne fosse sprovvisto, può richiederne l'attribuzione sulla base di istanza motivata a cui dovrà essere allegata la sentenza di divorzio.
Viene aggiunto che il coniuge percettore degli assegni, anche se non residente, è tenuto a dichiararli in Italia, come redditi assimilati a quelli lavoro dipendente, ai fini Irpef.
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