Decreto Trasparenza, primi chiarimenti dall’Inl

Pubblicato il 11 agosto 2022

Entra in vigore il prossimo 13 agosto quanto previsto dal D.Lgs. n. 104/22, emanato in attuazione della direttiva UE 2019/1152 relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea.

Vediamo i punti fondamentali della nuova normativa, illustrati dall’Inl con circolare n. 4 del 10 agosto 2022.

Campo di applicazione

Il decreto, che disciplina il diritto all'informazione sugli elementi essenziali del rapporto di lavoro, sulle condizioni di lavoro e la relativa tutela, si applica ai lavoratori subordinati a tempo indeterminato, determinato e parziale e alle seguenti tipologie contrattuali:

Restano invece esclusi i rapporti di lavoro di durata pari o inferiore ad una media di tre ore a settimana effettive e predeterminate, riferite a quattro settimane consecutive; a tale scopo è considerato nella media delle tre ore il tempo di lavoro prestato in favore di tutti i datori di lavoro che costituiscono una stessa impresa o uno stesso gruppo di imprese. I requisiti della predeterminatezza ed effettività devono entrambi concorrere, per cui l’esclusione dal campo applicativo del decreto non trova applicazione se:

Quali sono le informazioni

Innovando a quanto già previsto in tema di informazioni da fornire al lavoratore al momento dell’assunzione, il decreto in esame introduce i seguenti nuovi elementi:

Come e quando si comunicano le informazioni

Il datore di lavoro comunica a ciascun lavoratore, in modo trasparente, le informazioni previste dal decreto in formato cartaceo o elettronico conservandole comunque per cinque anni dalla conclusione del rapporto di lavoro.

L'obbligo di informazione può essere assolto mediante consegna al lavoratore, all'atto dell’assunione e prima dell'inizio dell'attività lavorativa, alternativamente:

Sanzioni

Il mancato, ritardato, incompleto o inesatto assolvimento degli obblighi in esame denunciato dal lavoratore all'Ispettorato nazionale del lavoro comporta la sanzione da euro 250 a euro 1.500 per ogni lavoratore interessato; peraltro, trova applicazione la procedura di diffida di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004 decorsi i termini di sette giorni o un mese, in relazione alla tipologia delle informazioni omesse.
In caso di mancata comunicazione entro il primo giorno di eventuali modifiche degli elementi oggetto di informazione, è applicata la medesima sanzione da euro 250 a euro 1.500 per ogni lavoratore interessato.

Lavoro all’estero

Il datore di lavoro che distacca un lavoratore nell'ambito di una prestazione transnazionale di servizi è tenuto a fornire, per iscritto e prima della partenza, qualsiasi modifica degli elementi del rapporto di lavoro e le seguenti ulteriori informazioni:

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