Il 24 maggio 2024, il Consiglio dei Ministri ha definitivamente approvato il decreto di riforma delle sanzioni tributarie, sia amministrative che penali, conosciuto come Decreto delegato, seguendo l'attuazione della L. n. 111/2023 per la Riforma fiscale. Il nono decreto attuativo della legge delega ha subito poche modifiche durante l'esame delle commissioni parlamentari, mantenendo sostanzialmente inalterata la struttura proposta originariamente dal Governo. Tra le conferme più significative, il decreto sostiene la specialità e il coordinamento tra i procedimenti penali e amministrativi, e le norme per mitigare gli effetti del doppio binario giudiziario, specialmente per quanto riguarda le sentenze penali di assoluzione definitive.
Il decreto introduce anche una deroga notevole al principio di retroattività, secondo l'art. 3 del DLgs. 472/97, stabilendo che le nuove norme saranno applicabili solo alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024, escludendo quindi i processi pendenti. Questo passaggio è parte di una strategia più ampia per abbassare le sanzioni, allineando il sistema sanzionatorio al principio di proporzionalità.
Le modifiche apportate ai Decreti legislativi 471, 472 e 473 del 1997 nell'ambito della riforma sanzionatoria del 2024 sono focalizzate sulla riduzione delle sanzioni e sull'introduzione di meccanismi più flessibili per i contribuenti.
Nella Tabella che segue le principali modifiche ai decreti legislativi 471, 472 e 473 del 1997.
Decreto |
Modifiche Principali |
DLgs. 472/97 |
- Opzioni di dilazione: possibilità di pagare sanzioni in 8 o 16 rate per somme superiori a 50.000 euro. - Acquiescenza processuale: possibilità di definire le sanzioni al terzo rinunciando al ricorso in caso di annullamento parziale dell'atto. - Cumulo giuridico nel ravvedimento operoso: introduce il cumulo giuridico e specificazioni sulla continuazione delle violazioni. |
DLgs. 471/97 |
- Riduzione delle sanzioni per infedele dichiarazione: le multe ora sono fissate al 70%, ridotte dalle precedenti che variavano tra il 90% e il 180%. - Modifiche a indebite compensazioni e omessi versamenti: anche queste violazioni vedono una riduzione delle sanzioni. - Eliminazione della duplicazione delle sanzioni per indebite detrazioni IVA: l'infedeltà dichiarativa ora assorbe le violazioni a monte. |
DLgs. 473/97 |
- Allineamento delle sanzioni: maggiore proporzionalità e minor severità, anche se le modifiche specifiche non sono dettagliate come per gli altri decreti. |
NOTA BENE: Queste modifiche rappresentano un tentativo del legislatore di rendere il sistema sanzionatorio più equo e proporzionale, allineandosi con il principio di giustizia e riducendo l'onere per i contribuenti.
Con il decreto legislativo di riforma del sistema sanzionatorio italiano, le sanzioni attuali vengono significativamente ridotte: ad esempio, l'infedele dichiarazione fiscale non avrà più una forbice dal 90% al 180% delle imposte, ma una sanzione fissa del 70%.
Viene introdotta la possibilità di pagare le sanzioni in forma rateale, con un massimo di otto rate trimestrali, che possono diventare sedici se gli importi superano i 50.000 euro.
Inoltre, il decreto prevede l'istituto della definizione agevolata delle sanzioni, che consente ai contribuenti di regolarizzare la loro posizione pagando un terzo della sanzione irrogata.
Infine, tra le novità principali, anche la specificazione dei quattro indici di tenuità del fatto, che il giudice deve valutare per determinare la non punibilità per particolare tenuità dei reati tributari. In pratica, questi indici, che finora potevano essere dedotti dalle norme generali del Codice penale, sono ora specificamente individuati, rendendo l'applicazione della non punibilità più chiara e agevole nei seguenti casi:
NOTA BENE: Queste modifiche rendono il sistema sanzionatorio più equo, riducendo l'onere per i contribuenti e migliorando la conformità fiscale complessiva.
Vediamo nel dettaglio alcune novità che sono entrate nel testo del provvedimento legislativo.
Nel decreto attuativo della delega fiscale, anche le sanzioni per gli scontrini telematici vengono adeguate al nuovo benchmark del 70%, ora parametro di riferimento per la dichiarazione infedele. Ciò significa una riduzione rispetto all'attuale 90% dell’imposta relativa all’importo non memorizzato o trasmesso. La penalità si applica per la mancata o ritardata memorizzazione o trasmissione dei dati, così come nei casi di memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o falsi.
Anche la sanzione per la mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto, o per l’emissione di tali documenti per importi inferiori a quelli reali, scende dal 90% al 70%.
Inoltre, il decreto attuativo introduce anche una soglia massima di mille euro per ciascun trimestre nel caso di omessa o tardiva trasmissione, o invio con dati incompleti o non veritieri, dei corrispettivi giornalieri, purché la mancanza non abbia inciso sulla corretta liquidazione del tributo. Attualmente, la sanzione è di 100 euro per ciascuna trasmissione.
NOTA BENE: La nuova disposizione, in vigore per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024, prevede questa soglia massima per incentivare la conformità senza compromettere la correttezza delle liquidazioni tributarie.
Nel contesto dell'IVA, sono state introdotte due modifiche significative che semplificano e riformano il regime sanzionatorio:
In aggiunta, per le omissioni nella dichiarazione dell'IVA, è stata introdotta una sanzione "fissa" del 120%. Se la dichiarazione è presentata entro 90 giorni dalla scadenza ma prima di qualsiasi ispezione, la sanzione sarà ridotta al 75% delle imposte dovute, sebbene resti incerta l'interpretazione se per "imposte dovute" si intenda il saldo dichiarato o l'effettivo ammontare ancora da versare, con l'art. 5 comma 1 del DLgs. 471/97 che sembra adottare quest'ultima interpretazione. Questa disposizione è simile anche per la dichiarazione integrativa e si applica indipendentemente dal ravvedimento operoso.
La definizione agevolata delle sanzioni offre ai contribuenti la possibilità di ridurre le penalità attraverso un accordo con l'Amministrazione fiscale. Questo strumento consente di definire le sanzioni amministrative pagando un terzo dell'importo irrogato, semplificando la regolarizzazione delle posizioni fiscali. Le procedure prevedono che, dopo aver ricevuto un avviso di accertamento o di contestazione, il contribuente possa aderire all'accordo entro un termine prestabilito, evitando così ulteriori contenziosi.
La definizione delle sole sanzioni al terzo è nota per non permettere la dilazione dei pagamenti, a differenza di altri istituti deflattivi del contenzioso. Solo in casi eccezionali, dimostrando la difficoltà di pagare in un'unica soluzione, si poteva ottenere una dilazione ai sensi dell'art. 24 del DLgs. 472/97, ma questa era l'eccezione, non la regola.
Con le novità introdotte dal decreto legislativo di riforma del sistema sanzionatorio è stato introdotto un aspetto significativo della definizione agevolata delle sanzioni: la possibilità di effettuare pagamenti rateali.
Le somme dovute possono essere versate in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo, o in un massimo di sedici rate trimestrali se gli importi superano i 50.000 euro. Questa opzione di pagamento a rate facilita l'adesione dei contribuenti alla definizione agevolata, permettendo una gestione più sostenibile delle obbligazioni fiscali.
La riforma delle sanzioni amministrative tributarie introduce importanti novità per il ravvedimento operoso.
Tali modifiche permettono ai contribuenti di regolarizzare la propria posizione fiscale pagando le sanzioni in modo più agevolato. Le sanzioni possono essere ridotte fino a un terzo dell'importo originale, con la possibilità di pagamento rateale fino a sedici rate trimestrali per importi superiori a 50.000 euro. Queste nuove disposizioni mirano a incentivare la compliance fiscale e a ridurre il carico sanzionatorio sui contribuenti.
Il decreto legislativo introduce anche il concetto di cumulo giuridico per le sanzioni fiscali.
Questo significa che, in caso di più violazioni della stessa disposizione di legge, verrà applicata una sola sanzione, aumentata da un quarto al doppio, per la violazione più grave.
Nello specifico, la versione finale del Dlgs di riforma delle sanzioni tributarie, introduce le seguenti importanti novità sul cumulo giuridico in relazione al ravvedimento operoso.
In definitiva, il cumulo giuridico semplifica il sistema sanzionatorio, rendendolo più equo e meno oneroso per i contribuenti, migliorando al contempo l'efficienza della riscossione fiscale.
Il Decreto legislativo affronta anche le sanzioni legate alla mancata adesione al concordato preventivo.
Si ricorda brevemente che il concordato preventivo è un istituto consente ai contribuenti di regolarizzare la propria posizione fiscale in modo agevolato. Questa procedura permette di concordare con l'Amministrazione finanziaria l'importo delle imposte dovute per un determinato periodo, garantendo maggiore certezza e prevedibilità.
Il decreto legislativo introduce un concordato preventivo biennale, che ha l'obiettivo di facilitare la collaborazione con il Fisco e ridurre il contenzioso.
La riforma delle sanzioni in materia relativa a tale istituto prevede, infatti, che quando un contribuente non accetta la proposta di concordato preventivo biennale, le soglie per l'applicazione delle sanzioni accessorie siano ridotte alla metà.
La stessa riduzione si applica anche se un contribuente viene sanzionato per violazioni riguardanti i periodi d’imposta e i tributi della proposta, dopo essere decaduto dall’accordo di concordato preventivo biennale per mancato rispetto degli obblighi. Questa norma si estende anche ai soggetti indicati nell’articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e a coloro che decadono dal regime di adempimento collaborativo.
Nella riforma delle sanzioni, la questione del doppio binario tra sanzioni penali e amministrative non ha visto miglioramenti sostanziali rispetto al passato. In particolare, non sono state introdotte nuove regolamentazioni più efficaci per distinguere e coordinare meglio il procedimento penale da quello tributario.
Tuttavia, è stata mantenuta una disposizione che cerca di limitare i casi di sovrapposizione ingiusta: le sentenze penali definitive di assoluzione, nei casi in cui il fatto non sussiste o l'imputato non è l'autore del fatto, avranno effetto anche nel procedimento tributario. Questa norma rappresenta un tentativo di evitare paradossi giudiziari che potrebbero danneggiare i contribuenti, impedendo che un fatto già giudicato assolutorio in sede penale venga nuovamente contestato in sede tributaria.
Nonostante questo, il sistema attuale non supera completamente i problemi di sovrapposizione tra i due ambiti procedurali. Una proposta più radicale, che non è stata implementata, avrebbe potuto assegnare un valore di cosa giudicata agli accertamenti definitivi dei fatti in sede penale, sia in caso di assoluzione che di condanna, riconoscendo la maggiore precisione e profondità dell'istruttoria penale rispetto a quella spesso superficiale del procedimento tributario.
Le nuove norme introdotte dal decreto legislativo entreranno in vigore a partire dal 1° settembre 2024. Questa data di decorrenza permette ai contribuenti e agli operatori del settore fiscale di adeguarsi alle nuove disposizioni. Le modifiche relative al ravvedimento operoso e alla definizione agevolata delle sanzioni sono applicabili alle violazioni commesse a partire da questa data. La riforma delle sanzioni tributarie non avrà alcun riflesso retroattivo in relazione alle penalità amministrative più favorevoli al contribuente, anche per non determinare un aggravio sulle finanze pubbliche.
NOTA BENE: Il Governo ha stabilito questo periodo di transizione per garantire una corretta implementazione delle nuove regole e per consentire ai contribuenti di beneficiare delle agevolazioni previste dalla riforma.
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