Decreto Rilancio. Agenzia Entrate su riscossione e pignoramenti

Pubblicato il 26 maggio 2020

L’Agenzia delle Entrate ha risposto alle domande più frequenti sulle disposizioni introdotte dal Decreto Rilancio, relative alle novità in tema di riscossione.

Le FAQ seguono il Vademecum dei giorni scorsi. Si tratta di un ausilio valido con il quale l’Amministrazione finanziaria chiarisce in tempo reale le nuove misure varate dal Governo in favore dei contribuenti.

Si ricorda, infatti, che un capitolo importante del Decreto legge n. 34/2020 è proprio quello che sospende fino al 31 agosto:

Inoltre, le rate 2020 della Pace fiscale (rottamazione-ter e del saldo e stralcio), se non versate alle relative scadenze, potranno essere pagate entro il 10 dicembre ed è prevista anche la sospensione dei pignoramenti di stipendi e pensioni già avviati.

Decreto rilancio. Tutti i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Nelle risposte alle domande più frequenti in materia di riscossione, l’Agenzia delle Entrate specifica che con il Decreto Rilancio viene esteso l’arco temporale di alcuni interventi previsti a favore dei contribuenti già dal precedente Decreto Cura Italia.

Infatti, il nuovo provvedimento specifica che il termine “finale” di sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione è spostato al 31 agosto 2020.

Pertanto, i pagamenti sospesi dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione e, dunque, entro il 30 settembre 2020.

Inoltre, differisce al 31 agosto 2020 anche il termine, prima fissato al 31 maggio, della sospensione della notifica di nuove cartelle e dell’invio di altri atti della riscossione, compresa la possibilità per l’Agenzia di avviare azioni cautelari ed esecutive, come fermi amministrativi, ipoteche e pignoramenti.

Riguardo ai pignoramenti, specifica l’Agenzia che è disposta la sospensione dal 19 maggio (data di entrata in vigore del DL) fino al 31 agosto 2020 degli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi, che hanno ad oggetto stipendi e pensioni e altre indennità assimilate, effettuati dall’Agente della riscossione prima dell’entrata in vigore del provvedimento.

Pertanto fino a tale data, le somme oggetto di pignoramento non devono essere sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità ed il soggetto terzo pignorato deve renderle fruibili al debitore; ciò anche in presenza di assegnazione già disposta dal giudice dell’esecuzione.

Cessati gli effetti della sospensione, dunque dal 1° settembre 2020, riprenderanno ad operare gli obblighi imposti al soggetto terzo debitore (e quindi la necessità di rendere indisponibili le somme oggetto di pignoramento e di versamento all’Agente della riscossione fino alla concorrenza del debito).

Novità anche per i pagamenti della Pubblica amministrazione. Infatti, dall'8 marzo fino al 31 agosto 2020, le Pubbliche Amministrazioni possono procedere al pagamento di quanto dovuto ai propri creditori, senza prima verificare la presenza di eventuali debiti scaduti di importi superiori a 5 mila euro, intestati al beneficiario del pagamento.

Le verifiche già effettuate restano prive di qualunque effetto se, alla data di entrata in vigore del Decreto Rilancio, l’Agente della riscossione non ha notificato il pignoramento; per le somme oggetto di tali verifiche, le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica possono, quindi, procedere al pagamento in favore del beneficiario.

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