Il Piano Transizione 5.0 rappresenta un'importante iniziativa legislativa, introdotta per accelerare il passaggio delle imprese italiane verso una maggiore digitalizzazione e sostenibilità energetica.
Normativamente, il riferimento è alla Legge n. 56/2024, di conversione del Decreto di revisione del PNRR - n. 19/2024, articolo 38, che istituisce un nuovo credito di imposta per le imprese (Transizione 5.0).
Questo piano si colloca nel contesto della decisione del Consiglio ECOFIN del 8 dicembre 2023 e mira a implementare l'Investimento 15 della Missione 7 - REPowerEU, supportando gli investimenti nel settore energetico e digitale fino al 2025.
Essenza del piano è il riconoscimento di un credito d'imposta proporzionale alla spesa sostenuta per gli investimenti effettuati - negli anni 2024 e 2025 - alle condizioni e nelle misure stabilite nel prosieguo dell’articolo.
Gli investimenti devono essere diretti a nuove strutture produttive e mirare a una riduzione dei consumi energetici.
Non tutte gli enti sono idonei a ricevere il credito d'imposta. Infatti sono escluse:
Inoltre, il beneficio è subordinato al rispetto delle normative sulla sicurezza e al corretto versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
Gli investimenti riconosciuti comprendono:
E’ essenziale che l’impresa consegua, complessivamente:
in alternativa
Specifiche categorie di beni ammessi includono:
1. i software, i sistemi, le piattaforme o le applicazioni per l’intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell’energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l’elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding);
2. software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitamente ai software, ai sistemi o alle piattaforme di cui al punto 1.
Nell’ambito dei progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici, possono fruire dei benefici:
a) gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, a eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta. |
Con riferimento ai moduli fotovoltaici, sono considerati ammissibili quelli di cui all’articolo 12, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, che rispondono ai seguenti requisiti di carattere territoriale e qualitativo:
NOTA BENE: Gli investimenti in beni di cui alle lettere b) e c) citate concorrono a formare la base di calcolo del credito d’imposta per un importo pari, rispettivamente, al 120 per cento e 140 per cento del loro costo.
b) le spese per la formazione del personale |
Si tratta di spese finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi, nel limite del 10 per cento degli investimenti effettuati e fino a un massimo di 300.000 euro, a condizione che:
|
In linea con il regolamento (UE) 2020/852, il Piano Transizione 5.0 pone delle restrizioni significative per prevenire danni ambientali:
Il credito d'imposta è riconosciuto in base a tre scaglioni di investimento:
Se gli investimenti comprendono l'acquisto di beni tramite contratti di locazione finanziaria, viene assunto il costo sostenuto dal locatore come base per il calcolo del credito.
Inoltre, gli investimenti in beni immateriali impiegati mediante soluzioni di cloud computing ricevono un trattamento particolare: è riconosciuto il costo relativo alle spese per servizi imputabili per competenza.
Tabella dei Crediti d'Imposta per il Piano Transizione 5.0
Quota di Investimento (€) |
Credito d'Imposta (%) |
Fino a 2,5 milioni |
35% |
Oltre 2,5 milioni fino a 10 milioni |
15% |
Oltre 10 milioni fino a 50 milioni |
5% |
Il piano Transizione 5.0 prevede anche incentivi maggiorati per le imprese che conseguono una significativa riduzione dei consumi energetici:
il credito è incrementato al 40%, 20% e 10% se la riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva supera il 6%; |
si arriva al 45%, 25% e 15% se la riduzione dei consumi energetici supera il 10%. |
La riduzione dei consumi va calcolata con riferimento ai consumi energetici registrati nell'esercizio precedente a quello di avvio degli investimenti, al netto delle variazioni dei volumi produttivi e delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico.
Se si tratta di neoimprese, il risparmio energetico conseguito va calcolato rispetto ai consumi energetici medi annui riferibili a uno scenario controfattuale, individuato secondo i criteri definiti nel decreto da emanare.
Le imprese interessate devono inviare la loro domanda telematicamente utilizzando un modello standardizzato fornito dal GSE.
Questa documentazione deve includere una descrizione dettagliata del progetto di investimento e una stima dei costi associati. Oltre alla domanda, è necessaria una comunicazione che attesti l'adempimento dei requisiti previsti e i dettagli dell'investimento proposto.
Per effetto della conversione in legge del Decreto-legge n. 9/2024, invece della presentazione dell’intera documentazione, si limita il contenuto a quanto definito dalla lettera a) del comma 11, dell’articolo 38, cioè:
la certificazione rilasciata da un valutatore indipendente secondo criteri e modalità che saranno individuate dal decreto attuativo della misura, che attesti ex ante, la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti agevolabili.
E’ stata, dunque, esclusa, la presentazione di certificazione che attesti ex post l'effettiva realizzazione degli investimenti, conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante.
Una volta ricevuta la documentazione, il GSE verifica la completezza delle informazioni e trasmette quotidianamente al Ministero delle imprese e del made in Italy un elenco delle imprese che hanno correttamente richiesto l'agevolazione e l'ammontare del credito d'imposta prenotato.
Questo processo assicura che il totale degli investimenti approvati non superi il limite di spesa stabilito.
Le imprese devono fornire aggiornamenti periodici sul progresso dei loro investimenti. Queste comunicazioni permettono al GSE di determinare l'ammontare del credito d'imposta che l'impresa può effettivamente utilizzare, rispettando il limite massimo precedentemente prenotato. Al completamento dell'investimento, è necessaria una certificazione finale per confermare la realizzazione del progetto secondo i piani approvati.
Il credito d'imposta può essere impiegato unicamente tramite compensazione, a decorrere dal quinto giorno dalla trasmissione da parte del Gestore dei Servizi Energetici (GSE) all'Agenzia delle Entrate dell'elenco menzionato, e comunque entro il 31 dicembre 2025.
L’operazione va eseguita presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate. In assenza di tale procedura, l'operazione di versamento sarà rifiutata.
Qualora l'importo del credito d'imposta non sia completamente utilizzato, il residuo può essere trasferito e utilizzato nelle cinque annualità successive in quote di pari importo.
È essenziale che l'ammontare del credito d'imposta impiegato per la compensazione non superi l'importo che può essere utilizzato, altrimenti l'operazione di versamento sarà respinta.
Per conoscere le modalità e i termini di trasmissione delle comunicazioni, delle certificazioni e dell'eventuale documentazione atta a dimostrare la spettanza del beneficio, si attende l’emanazione di un decreto del Ministro delle Imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.
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