Nel proseguire l’iter di conversione in legge, il Dl n. 113/2024 (Omnibus) vede la rivisitazione dell’emendamento di maggioranza sul ravvedimento speciale in caso di adesione al concordato preventivo biennale.
Il termine per l'approvazione del decreto 113/2024 è l'8 ottobre 2024, e deve ancora essere esaminato dalla Camera per la seconda volta. Nel frattempo, è stato presentato anche alle commissioni bilancio e finanze del Senato l'emendamento governativo che propone di spostare il bonus di 100 euro dal decreto legislativo, che attua la riforma fiscale su Irpef e Ires, al Dl 113/2024 omnibus. I 100 euro saranno netti anziché lordi.
E’ stato presentato, in sede di conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico, l'emendamento riformulato, a firma di Fausto Orsomarso (Fratelli d'Italia), Dario Damiani (Forza Italia) e Massimo Garavaglia (Lega), che introduce una novità per i soggetti Isa.
Aderendo entro il 31 ottobre 2024 al concordato preventivo biennale, si apre l'opportunità di accedere a un ravvedimento speciale, con il versamento di un'imposta sostitutiva calcolata su una base imponibile che dipende dal punteggio Isa ottenuto. Nel ravvedimento è inclusa anche l'Irap, ma non l'Iva.
Il testo, nel percorso di conversione, potrebbe nuovamente subire delle modifiche.
Legislativamente viene aggiunto dopo l’articolo 2 del Dl n. 113/2024, formulazione originaria, l’articolo 2 bis che al momento è rubricato: Trattamento sanzionatorio per i soggetti che non aderiscono al concordato preventivo biennale o ne decadono.
Ferma l’intensificazione dei controlli previsti, nel caso in cui un contribuente rifiuti una proposta di concordato preventivo biennale delineata nell'articolo 9 del decreto legislativo del 21 febbraio 2024, n. 13, o in situazioni di violazioni relative ai periodi d'imposta e ai tributi considerati nella proposta, e anche quando un contribuente viene escluso dall'accordo di concordato preventivo biennale per non aver adempiuto agli obblighi previsti dalla normativa, le soglie per l'imposizione delle sanzioni accessorie sono ridotte alla metà.
Queste sanzioni sono definite dall'articolo 21 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, come indicato nel primo comma dell'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
Detta disposizione trova spazio anche nei confronti dei contribuenti che, per i periodi d'imposta dal 2018 al 2022, non si sono avvalsi del regime di ravvedimento di cui all'articolo 2-ter ovvero che ne decadono per la ricorrenza di una delle ipotesi di cui all'articolo 2-ter, comma 10, lettere a), b) e c).
Veniamo, quindi, al nuovo articolo 2 ter dedicato all’imposta sostitutiva per annualità ancora accertabili.
I soggetti che utilizzano gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che aderiscono, entro il 31 ottobre 2024, al concordato preventivo biennale di cui al decreto legislativo del 12 febbraio 2024, n. 13, hanno la possibilità di applicare il regime di ravvedimento previsto dalla norma, effettuando il versamento di una imposta sostitutiva che comprende le imposte sui redditi, le addizionali correlate e l'imposta regionale sulle attività produttive come sotto specificato.
La base imponibile per l'imposta sostitutiva relativa alle imposte sui redditi e alle addizionali è determinata dalla differenza tra il reddito d'impresa o di lavoro autonomo precedentemente dichiarato, per ogni periodo fiscale, e l'aumento di tale reddito calcolato come segue:
Viene eliminata rispetto alla prima stesura l’annualità 2023 e si consente all’Agenzia delle Entrate di poter effettuare riscontri sugli anni accertabili non più fino al 2026 ma fino al 2027.
Infatti, l’articolo 2 ter presentato dispone che durante gli anni 2018, 2019 e 2022, i soggetti Isa impiegano una tassazione sostitutiva per le imposte sui redditi e le addizionali applicando le seguenti aliquote:
Nei medesimi anni 2018, 2019 e 2022, si applica per l'imposta sostitutiva dell'IRAP un'aliquota del 3,9%.
NOTA BENE: Esclusivamente per i periodi d'imposta 2020 e 2021, considerando l'impatto della pandemia di COVID-19, i soggetti riducono del 30% le aliquote delle imposte sostitutive indicate.
Indipendentemente dalle circostanze, l'importo totale dell'imposta sostitutiva per le imposte sui redditi e le addizionali da pagare per ogni annualità considerata non deve essere inferiore a mille euro.
L’articolo, se verrà convertito in legge, dispone che il pagamento dell'imposta sostitutiva suddetta deve avvenire in un unico versamento entro il 31 marzo 2025.
Prevista anche la possibilità di rateizzare l’imposta in un massimo di 24 mensilità, ciascuna delle quali è incrementata da interessi calcolati al tasso legale a partire dal 31 marzo 2025.
Nel caso di pagamento dilazionato, l’opzione, per ogni annualità, si completa con il versamento di tutte le rate.
Il pagamento di una rata, ad eccezione della prima, effettuato entro il limite temporale per la rata successiva, non invalida il vantaggio della rateizzazione. Tuttavia, non è previsto alcun rimborso delle somme versate come imposta sostitutiva in caso di perdita del beneficio della rateizzazione.
Il ravvedimento non è considerato valido se il pagamento, sia in un'unica soluzione sia della prima rata delle imposte sostitutive, avviene dopo la notifica di verbali di constatazione o schemi di atto di accertamento, o di atti per il recupero di crediti inesistenti.
Specificatamente per il periodo d'imposta 2018, il ravvedimento non si concretizza se tali notifiche sono state effettuate prima della data di conversione del decreto-legge n. 113/2024.
Una volta effettuato il pagamento in un'unica soluzione o tramite il piano di rateizzazione, per i periodi fiscali dal 2018 al 2022, non si possono apportare modifiche al reddito d'impresa o di lavoro autonomo, come previsto dall'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600, e dall'articolo 54, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, tranne nei seguenti casi:
Rimangono efficaci anche i ravvedimenti eseguiti secondo l'articolo 13 del decreto legislativo del 18 dicembre 1997, n. 472, e l'articolo 1, commi 174 e seguenti, della legge del 29 dicembre 2022, n. 197, già in vigore alla data di applicazione della legge di conversione. E’ esclusa la possibilità di rimborso.
Dovrà essere emanato un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate per stabilire termini e modalità di comunicazione delle opzioni.
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