Decreto non convertito Beneficio escluso

Pubblicato il 03 settembre 2016

La liberazione anticipata costituisce un beneficio penitenziario che non incide sul reato e sulla pena con riguardo al momento della commissione del fatto e di irrogazione della relativa sanzione.

In proposito, pertanto, non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2 del Codice penale sulla successione di leggi penali, e dell’articolo 25 della Costituzione e neppure quelle dell’articolo 7 della Cedu.

In particolare, non può ritenersi suscettibile di “vigore ultrattivo” la norma contenuta nel decreto legge e che non venga recepita dalla legge di conversione.

E’ quanto sottolineato dalla Prima sezione penale della Cassazione, nel testo della sentenza n. 36633 del 2 settembre 2016 e con la quale è stata esclusa l’ultrattività della disposizione di cui all’articolo 4 del Decreto legge n. 146/2013 che, ai comportamenti pregressi dei detenuti per delitti ostativi collegava un effetto favorevole seppure a condizioni più rigorose rispetto a quelle previste nei riguardi ai detenuti per delitti non ostativi.

Detta norma, difatti, non era stata recepita nella successiva legge di conversione del decreto (Legge n. 10/2014).

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