Decreto Mibact per il credito d'imposta per strutture alberghiere

Pubblicato il 18 giugno 2015

Rese note le disposizioni per attribuire il credito d'imposta alle strutture alberghiere, ai sensi dell'art. 10, D.L. n. 83/2014. Nella “Gazzetta Ufficiale” n. 138 del 17 giugno 2015, è stato pubblicato il decreto del 7 maggio 2015 del ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo.

Soggetti beneficiari

Il credito d'imposta è diretto, spiega il decreto, alle strutture alberghiere fra le quali rientrano: gli alberghi, i villaggi albergo, le residenze turistico-alberghiere, gli alberghi diffusi, e tutte quelle strutture individuate come tali dalle specifiche norme regionali.

Interventi agevolabili

Ad essere agevolati sono gli interventi di manutenzione straordinaria, gli interventi di restauro e di risanamento conservativo, gli interventi di ristrutturazione edilizia, gli interventi per eliminare le barriere architettoniche, gli interventi di incremento dell'efficienza energetica, le spese per l'acquisto di mobili e componenti d'arredo destinati esclusivamente alle strutture alberghiere previste dal decreto.

Credito d'imposta

Viene riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 30%, a favore delle imprese alberghiere esistenti alla data del 1° gennaio 2012, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016. Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo.

L'agevolazione è concessa a ciascuna impresa secondo il regime Ue “de minimis” - regolamento n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013 – e comunque fino all'importo massimo di 200mila euro nei tre anni d'imposta.

Istanza

I soggetti interessati, dal 1° gennaio al 28 febbraio dell'anno successivo a quello di effettuazione delle spese, devono presentare al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo apposita domanda per il riconoscimento del credito d'imposta, secondo modalità telematiche che saranno rese note con decreto del Ministero entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Per le spese sostenute nell'anno 2014, la domanda è presentata entro 60 giorni dalla definizione delle predette modalità telematiche.


 

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