L’Agenzia delle Entrate fornisce precisazioni circa l’ambito applicativo delle previsioni fiscali contenute nel Decreto liquidità, che vanno a coordinarsi con i chiarimenti già contenuti in precedenti documenti di prassi, soprattutto con quelli resi nella circolare n. 8/E/2020.
L’Agenzia, con la nuova circolare n. 9 del 13 aprile 2020, risponde ai quesiti pervenuti da parte delle associazioni di categoria suddividendo, ancora una volta, le riposte per aree tematiche omogenee sulla base delle singole previsioni fiscali contenute nel Dl n. 23/2020, che hanno come fine quello di salvaguardare le imprese da una potenziale e grave crisi di liquidità derivante dalle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus.
Nella circolare vengono, così, fra gli altri, chiariti gli aspetti inerenti:
Il Decreto legge n. 23/2020 estende a tutte le imprese, a prescindere dall’attività economica concretamente esercitata o dai limiti dei ricavi o compensi dell’esercizio precedente (ex Dl n. 18/2020), la sospensione dei versamenti in autoliquidazione in scadenza nel mese di aprile 2020 e nel mese di maggio 2020, relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, all’Iva e ai contributi previdenziali e assistenziali, nonché ai premi per l'assicurazione obbligatoria, purché l’impresa abbia subito una contrazione del fatturato rispetto ai mesi di marzo e aprile relativi al periodo d’imposta precedente.
Nella circolare n. 9/2020 viene precisato che la suddetta sospensione è subordinata alla condizione che le imprese abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019. Per le imprese con un fatturato superiore a 50 milioni di euro, la percentuale di diminuzione del fatturato deve essere almeno pari al 50% rispetto al mese di marzo e aprile dell'anno precedente.
Nel caso in cui l’impresa non sia obbligata ad emettere fattura o corrispettivi, il riferimento al fatturato e ai corrispettivi può essere esteso al concetto di ricavi e compensi.
Il calcolo del fatturato e dei corrispettivi relativi ai mesi di marzo e aprile del 2019 e del 2020, si dovrà effettuare considerando le operazioni che in tali mesi sono state “fatturate o certificate”, e che, di conseguenza, hanno partecipato alle liquidazioni periodiche Iva nei mesi in oggetto.
In altri termini, occorre avere riguardo al momento di effettuazione dell’operazione e, quindi, al mese in cui l’operazione ha concorso nella liquidazione periodica dell’Iva. Pertanto:
per le fatture immediate si prende in considerazione la data della fattura e per i corrispettivi la data del giorno;
per le fatture differite si assume la data del documento di consegna (DDT), che coincide con l'effettuazione dell'operazione.
Riguardo ai beneficiari del regime di sospensione dei versamenti, si precisa che oltre ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, vi rientrano anche gli enti non commerciali compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d’impresa. Analogamente la sospensione è riconosciuta pure nel caso in cui i suddetti enti svolgano anche un’attività commerciale, in modo non prevalente o esclusivo: in quest’ultimo caso, però, con riferimento all’attività commerciale, l’ente potrà usufruire della sospensione dei versamenti, al verificarsi delle condizioni previste per i soggetti esercitanti attività d’impresa.
Inoltre, precisa l’Agenzia che non essendo prevista alcuna distinzione tra le attività, per ragioni di ordine sistematico, la sospensione dei versamenti può essere riferita anche alle imprese agricole, indipendentemente dalla natura dei soggetti o dal regime fiscale adottato.
Pertanto, tutte le imprese agricole, sia quelle che determinano per regime naturale il reddito (fondiario) su base catastale, sia quelle che producono reddito di impresa commerciale, sono da ritenersi incluse nell’ambito di applicazione della suddetta sospensione.
Riguardo al calcolo degli acconti Irpef, dell’Ires e dell’Irap, la circolare n. 9/2020 specifica che il calcolo dell’acconto è effettuato sulla base dell’imposta dovuta per l’anno precedente, al netto di detrazioni, crediti d’imposta e ritenute d’acconto risultanti dalla relativa dichiarazione dei redditi (metodo “storico”).
Tuttavia, i contribuenti che, per l’anno in corso, presumono di avere un risultato economico inferiore rispetto all’anno precedente possono ricorrere al metodo “previsionale”. In tal caso, la norma prevede la non applicazione di sanzioni e interessi in caso di insufficiente versamento delle somme dovute se l’importo versato non è inferiore all’80% della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso.
Tale previsione – chiarisce la circolare – si applica oltre che alle suddette imposte, anche:
all’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP dovuta dai contribuenti che si avvalgono di forme di determinazione del reddito con criteri forfetari;
alla cedolare secca sul canone di locazione, all’imposta dovuta sul valore degli immobili situati all’estero (IVIE) o sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE).
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