Decreto lavoro e lavoro marittimo. Novità per il cabotaggio

Pubblicato il 16 maggio 2023

Più spazio alla contrattazione collettiva anche nel lavoro marittimo, con particolare riferimento al cabotaggio per le navi traghetto ro-ro (camion e rimorchi) e ro-ro pax (passeggeri, auto, camion e rimorchi).

Il decreto lavoro interviene infatti in questo particolare e travagliato settore introducendo misure volte ad incentivare il traffico delle relative attività ed arginare la carenza di marittimi comunitari.

Viene prevista infatti la possibilità di deroga, attraverso accordi collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e per un periodo non superiore a tre mesi, alle limitazioni in tema di cabotaggio di cui agli artt. 1, comma 5 e 2, comma 1-ter del D.L. n. 457/97, convertito con modificazioni dalla L. n. 30/88.

Vediamo di che si tratta.

Cabotaggio, disciplina vigente

Attualmente, le navi iscritte nel Registro internazionale non possono effettuare servizi di cabotaggio per i quali è operante la riserva di cui all'art. 224 del codice della navigazione (armatori comunitari che impiegano navi registrate in uno Stato membro dell'Unione europea e che battono bandiera del medesimo Stato membro, sempre che tali navi soddisfino tutti i requisiti necessari per l'ammissione al cabotaggio in detto Stato membro), salvo che per le navi da carico di oltre 650 tonnellate di stazza lorda e nei limiti di un viaggio di cabotaggio mensile, quando il viaggio di cabotaggio segua o preceda un viaggio in provenienza o diretto verso un altro Stato.

Le navi possono peraltro effettuare servizi di cabotaggio nel limite massimo di sei viaggi mensili, o viaggi ciascuno con percorrenza superiore alle cento miglia marine e, limitatamente alle navi traghetto ro-ro e ro-ro pax iscritte nel registro internazionale e adibite a traffici commerciali tra porti appartenenti al territorio nazionale, continentale e insulare, deve essere imbarcato esclusivamente personale italiano o comunitario.

Cabotaggio, cosa cambia

Con l’art. 36 del decreto lavoro, al fine di mitigare gli effetti negativi derivanti dalla carenza di marittimi comunitari e per consentire la prosecuzione delle attività essenziali marittime, la continuità territoriale, la competitività ed efficienza del trasporto locale ed insulare via mare, viene previsto, limitatamente alle navi traghetto ro-ro e ro-ro pax iscritte nel registro internazionale ed adibite a traffici commerciali tra porti appartenenti al territorio nazionale, continentale e insulare, anche a seguito o in precedenza di un viaggio proveniente da o diretto verso un altro Stato, la deroga per un massimo di tre mesi alla attuale disciplina sopra esposta attraverso accordi collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Si apre così la possibilità di imbarco anche di personale extracomunitario.

Pur temporanea, la deroga alla normativa vigente dà adito a non poche perplessità all’interno delle associazioni di categoria soprattutto per quanto riguarda la sospensione della cosiddetta legge Cociancich (D.Lgs. n. 221/2016), che prevede benefici fiscali per le navi traghetto che imbarcano solo equipaggi italiani o comunitari sulle rotte di cabotaggio.

E’ probabile, quindi, che nei prossimi giorni arriveranno chiarimenti e precisazioni.

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