Non si applica il principio dell’alternatività Iva/registro ma l’imposta proporzionale nella misura del 3% al decreto ingiuntivo ottenuto dal fideiussore nei confronti del debitore principale nell’ambito dell’azione di regresso di un contratto di fideiussione.
Lo specifica l’agenzia delle Entrate con risoluzione n. 22/2017 nell’ambito di una consulenza giuridica riguardante la possibilità di definire alcune liti pendenti causate dall’impugnazione di avvisi di liquidazione su atti giudiziari.
Il fisco rappresenta che la questione – tassazione con imposta proporzionale di registro, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera b), della Tariffa, Parte prima, allegata al DPR n. 131/1986, dei decreti ingiuntivi recanti condanna al pagamento di somme a favore del fideiussore precedentemente escusso dal creditore del rapporto obbligatorio principale, quest'ultimo ricadente in ambito IVA - è stata trattata in diverse sentenze da parte della Corte di cassazione.
In tali pronunce è stata riconosciuta la natura accessoria della fideiussione in relazione al rapporto obbligatorio principale con conseguente applicazione dell’imposta di registro in misura fissa, in applicazione del principio di alternatività Iva/registro. Tuttavia, in senso opposto, la sentenza n. 17237/2013 ha statuito che nel campo tributario è irrilevante la natura accessoria del contratto di fideiussione ed invece va dato rilievo al principio dell'autonomia dei singoli negozi.
Successivamente, mettendo fine all’incertezza, è intervenuta la sentenza n. 20266/2015 che ha affermato il principio per il quale il decreto ingiuntivo ottenuto dal garante escusso dal creditore garantito nei confronti del debitore principale è soggetto a registrazione con imposta proporzionale al valore della condanna; infatti il garante, a seguito del pagamento, non fa valere corrispettivi o prestazioni soggette all’imposta sul valore aggiunto.
La risoluzione n. 22 del 22 febbraio 2017 specifica che nel rapporto tra garante e debitore, a seguito dell’escussione della garanzia da parte del creditore, viene esclusa l’unitarietà ed inscindibilità dell’operazione poiché il fideiussore che chiede il decreto ingiuntivo per ottenere dal debitore garantito quanto ha versato al creditore, non fa valere la prestazione di garanzia, ma si limita a esercitare i diritti spettanti al creditore, a seguito del pagamento da lui eseguito.
Di conseguenza nella questione prospettata si applica l’imposta proporzionale nella misura del 3%, senza dare seguito al principio di alternatività Iva/registro.
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