Lavoro, Protocollo per semplificare il nulla osta per i cittadini non comunitari

Pubblicato il 30 agosto 2022

Sottoscritto in data 3 agosto 2022 dal Ministero del Lavoro e da alcune Organizzazioni dei datori di lavoro, comparativamente più rappresentative a livello nazionale, il protocollo d’intesa di cui all’articolo 44 comma 5 del Decreto Semplificazioni, il Dl n. 73/2022, convertito con Legge 122 del 4 agosto 2022, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 193 del 19 agosto 2022.

Il suddetto provvedimento prevede al citato articolo 44 alcune semplificazioni applicabili alle verifiche previste in relazione agli ingressi regolati dai decreti di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Decreto Flussi), per le annualità 2021 e 2022.

Dl Semplificazioni, verifica requisiti lavoratori stranieri

In particolare, al comma 1 dell’articolo 44 viene sancito che in relazione agli ingressi previsti per le annualità 2021 e 2022, l’asseverazione necessaria al nulla osta per il lavoro subordinato di personale extra Ue, che in precedenza era di competenza degli Ispettorati del Lavoro, ora, viene demandata, in via esclusiva, ai professionisti di cui all’art. 1 della Legge n. 12/79 (consulenti del lavoro, avvocati e commercialisti) nonché alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Le verifiche di congruità tengono anche conto della capacità patrimoniale, dell'equilibrio economico-finanziario, del fatturato, del numero dei dipendenti, e del tipo di attività svolta dall'impresa.

In caso di esito positivo delle verifiche è rilasciata apposita asseverazione che il datore di lavoro produce unitamente alla richiesta di assunzione del lavoratore straniero.

Per le domande già proposte per l'annualità 2021, l'asseverazione è presentata dal datore di lavoro al momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno.

Le suddette disposizioni non si applicano relativamente alle annualità 2021 in relazione alle quali le citate verifiche sono già state effettuate dall'Ispettorato nazionale del lavoro. In tale ultimo caso i datori di lavoro richiedenti non sono tenuti a munirsi dell'asseverazione.

Protocollo per l’ulteriore semplificazione delle procedure di ingresso

Il comma 5 dell’articolo 44 prevede un’ulteriore semplificazione con cui si esclude la presentazione della asseverazione da parte del datore di lavoro, al momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione, con riferimento alle istanze per il rilascio del nulla osta al lavoro presentate dalle Organizzazioni datoriali che hanno sottoscritto con il Ministero del Lavoro il Protocollo di intesa in oggetto.

Il Protocollo del 3 agosto 2022 dà, quindi, attuazione alla suddetta disposizione e si inserisce nel quadro di attuazione delle procedure semplificate relative all'ingresso in Italia di personale non comunitario per motivo di lavoro subordinato, con riferimento agli ingressi previsti dal Decreto flussi adottato per il 2021 e da adottarsi per il 2022.

Infatti, grazie a questo protocollo le associazioni firmatarie si impegnano a garantire da parte dei propri associati il rispetto dei requisiti concernenti l'osservanza delle prescrizioni dei contratti collettivi e la congruità delle richieste presentate nell'ambito del Decreto flussi rispetto alla capacità economica, ai fini della concessione del nulla osta al lavoro subordinato relativo a cittadini non comunitari.

Concretamente, le organizzazioni acquisiranno da parte del datore di lavoro associato una dichiarazione che ne attesti il possesso dei requisiti nonché la documentazione comprovante, che dovrà essere conservata per un periodo di cinque anni, come indicato nella Circolare n. 3/2022 dell'INL.

Resta, comunque, ferma la possibilità, per l'Ispettorato del Lavoro e l'Agenzia delle Entrate, di effettuare controlli a campione su requisiti e procedure.

Ricapitolando, dunque, nell'ipotesi di sottoscrizione del Protocollo in oggetto:

Il Protocollo avrà la durata di due anni ed è rinnovabile. L'Adesione è aperta anche ad altre Organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale, che potranno inviare apposita richiesta all'indirizzo DGImmigrazioneDiv3@lavoro.gov.it, a seguito della quale si riceveranno le indicazioni per la successiva sottoscrizione.

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