L'adesione alla rottamazione bis, ex Dl 148/2017 (decreto fiscale), alla Camera per il voto con fiducia, non prevede il rilascio automatico del Durc: i tecnici dell'Inps, intervenuti al Forum lavoro-fisco organizzato dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei consulenti del lavoro in collaborazione con la Fondazione studi, spiega che, come per la prima rottamazione, anche stavolta si dovranno attendere indicazioni da parte dei ministeri vigilanti.
La regolarità contributiva sarà attestata solo dopo l’accettazione di Agenzia Entrate-Riscossione.
A seguito del messaggio 824/2017, in cui l’Inps aveva avvisato che la regolarità contributiva sarebbe stata certificata solo dopo il pagamento della prima rata (era impossibile il rilascio del Durc con la sola presentazione della dichiarazione di adesione), si era reso necessario l'intervento del Legislatore con la manovra di primavera (Dl 50/2017 articolo 54, comma 1): “Il documento unico di regolarità contributiva (DURC) ...è rilasciato a seguito della presentazione da parte del debitore della dichiarazione di volersi avvalere della suddetta definizione agevolata ….In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una rata di quelle in cui e' stato dilazionato il pagamento delle somme dovute ai fini della predetta definizione agevolata, tutti i DURC rilasciati in attuazione del comma 1 sono annullati dagli Enti preposti alla verifica”.
La norma riguarda espressamente la prima rottamazione. Pertanto, l’Inps non può applicarla alla nuova rottamazione, anche se lo stesso Istituto sottolinea la disparità di trattamento tra i contribuenti.
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