Il decreto legge fiscale che accompagna il Ddl di Bilancio per il 2017 (DL n. 193 del 22 ottobre 2016), recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili” è stato pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 249 del 24 ottobre ed è in vigore dallo stesso giorno.
Il Dl fiscale riscrive la disciplina delle dichiarazioni integrative di cui ai commi 8 e 8-bis dell'articolo 2, del Dpr 322/1998, risolvendo così il problema delle correzioni a favore del contribuente.
L'articolo 5 del Dl n.193/2016, infatti, riscrive il nuovo comma 8 secondo cui la dichiarazione (redditi, Irap e sostituti) risulta ritrattabile sia a favore che a sfavore del contribuente entro i termini di decadenza dell’azione di accertamento; resta, però, salva l'applicazione delle sanzioni e le disposizioni in materia di ravvedimento operoso.
Con il decreto fiscale viene ribadito che il nuovo comma 8 del Dpr 322/98 rappresenta la norma generale in tema di dichiarazioni integrative, mentre tutte le altre disposizioni, tra cui quella sul ravvedimento operoso, rappresentano delle species. Inoltre, si stabilisce che la presentazione di tutte le dichiarazioni integrative, anche a favore, fa slittare i termini di decadenza dell’accertamento a partire dal momento di presentazione dell’integrativa, ma ciò vale "per i soli elementi" oggetto dell’integrazione.
Viene poi riscritto anche il comma 8 bis in tema di compensazione e si specifica che il credito che deriva da una dichiarazione integrativa a favore risulta compensabile. Se l’integrativa è, però, presentata oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo successivo, il credito che ne emerge può essere usato in compensazione solo per eseguire “il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa”.
Nel modello Unico 2017 presentato per i redditi del 2016 andrà indicato il maggior credito risultante dalla dichiarazione integrativa nonché l’ammontare dello stesso utilizzato in compensazione.
I contribuenti che vogliono avvalersi della rottamazione dei ruoli relativi a tributi, contributi e multe senza pagare sanzioni e interessi di mora devono presentare l'istanza ad Equitalia entro il 22 gennaio 2017, ossia entro 90 giorni dalla pubblicazione ufficiale del decreto fiscale, e indicare le modalità di pagamento che hanno scelto (domiciliazione bancaria, bollettini postali, pagamento allo sportello).
Il mancato o insufficiente pagamento dell'unica rata oppure di una sola di esse fa decadere il contribuente dalla nuova definizione agevolata e comporta la ripresa automatica delle misure cautelari o esecutive e l'esclusione da una nuova rateazione.
I vantaggi della rottamazione dei ruoli consistono nel fatto che dal momento della presentazione della domanda, il concessionario non potrà avviare più nuove azioni esecutive nei confronti del debitore né proseguire eventuali procedure di recupero coattivo già avviate.
Da un punto di vista economico, la sanatoria consente di risparmiare fino al 35% circa, mentre l’aggio della riscossione deve essere comunque pagato.
La nuova collaborazione volontaria per l'emersione del sommerso prevista dal decreto legge n. 193/2016 parte immediatamente con l'entrata in vigore del provvedimento. Dunque, dal 24 ottobre 2016 e fino al 31 luglio 2017, chi ha commesso violazione agli obblighi di monitoraggio fiscale o violazioni fiscali interne, può accedere alla nuova voluntary disclosure, che è una riapertura dei termini dell'edizione del 2015, a meno che non abbia già aderito alla precedente sanatoria. La documentazione integrativa può essere prodotta entro il 30 settembre 2017 e sempre alla stessa data sono prorogati anche i termini per la liquidazione delle istanze presentate nel 2015.
La nuova voluntary consente di sanare le violazioni commesse fino al 30 settembre 2016 (periodo d’imposta 2015).
A livello sanzionatorio è consentita l’applicazione del cumulo giuridico per le violazioni del quadro RW. Una novità consiste nel fatto che i contribuenti interessati potranno autoliquidare le imposte, le sanzioni e gli interessi entro il 30 settembre 2017; in caso contrario l’Agenzia potrà, entro il 31 dicembre 2018, notificare un invito al contraddittorio per tutte le annualità e violazioni relative alla procedura e gli sconti sulle sanzioni saranno ridotti.
Per ovviare al problema del periodo transitorio, se nella relazione il contribuente indicherà anche i dati per il quadro RW relativo al 2016 e alla frazione di periodo 2017 fino all’effettivo rimpatrio e liquiderà le relative imposte, scatterà l'esonero dalla compilazione del quadro RW e dei quadro reddituali.
La nuova voluntary disclosure prevede, come la precedente sanatoria, la possibilità di regolarizzare redditi non dichiarati prodotti in Italia e subordina la regolarizzazione di denaro contante detenuto in Italia a specifici adempimenti.
Il Dl 193/2016 non prevede alcuna riduzione di imposta, ma solo indicazioni più dettagliate sulla procedura da seguire per la regolarizzazione del contante.
Per esempio, i contribuenti, nel caso in cui la collaborazione volontaria avrà ad oggetto contante o valori al portatore detenuti in Italia, dovranno rilasciare unitamente alla presentazione dell'istanza una dichiarazione in cui attestano che l'origine di tali valori non deriva da condotte costituenti reati diversi da quelli "fiscali" oggetto di protezione nell'ambito della procedura.
Ancora una volta, però, non esiste nessun obbligo di dichiarare i contanti detenuti in Italia presso cassette di sicurezza oppure presso le proprie abitazioni e, quindi, resta impossibile per il Fisco conoscere l'ammontare dei contanti detenuti in Italia da ciascun contribuente, oltre che distinguere fra contanti legittimamente detenuti e contanti frutto di evasione. Per tali ragioni, anche questa volta la sanatoria nazionale potrebbe perdere di appeal nei confronti di tali valori detenuti dai contribuenti e rimanere nell'ambito del “volontario”.
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