Proprio l’ultimo giorno del periodo transitorio è arrivata la circolare del Ministero del Lavoro (la n. 17 del 31 ottobre 2018) che fornisce i tanto attesi chiarimenti su contratti a termine e somministrazione a seguito delle modifiche introdotte dal Decreto Dignità (D.L. n. 87/2018) e dalla sua legge di conversione (Legge n. 96/2018).
A dire il vero, ci si aspettava qualche spiegazione in più; invece, ci si trova dinanzi a pochi passaggi chiarificatori peraltro anche accompagnati da interpretazioni restrittive e penalizzanti che rendono il contratto a termine e la somministrazione a termine sempre meno accattivanti, con il rischio di eccessivo turn over in azienda.
Di seguito i passaggi più interessanti della circolare.
Si ha rinnovo qualora un nuovo contratto a termine decorra dopo la scadenza del precedente contratto e la proroga presuppone che restino invariate le ragioni giustificatrici iniziali, pena la ricaduta nella disciplina del rinnovo anche se ciò avviene senza soluzione di continuità con il precedente rapporto.
Fermo restando che la contrattazione collettiva può ancora derogare alla durata massima del contratto a termine, viene specificato che le previsioni contenute nei contratti collettivi stipulati prima del 14 luglio 2018 che prevedono una durata massima dei contratti a termine pari o superiore ai 36 mesi, mantengono la loro validità fino alla naturale scadenza dell’accordo collettivo.
Dal 14 luglio 2018, il contributo addizionale a carico del datore di lavoro è incrementato dello 0,5% in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in somministrazione, e non in caso di proroga del contratto.
L’obbligo di specificare le motivazioni del ricorso alla somministrazione di lavoratori a termine sorge non solo quando i periodi siano riferiti al medesimo utilizzatore nello svolgimento di una missione di durata superiore a 12 mesi, ma anche qualora lo stesso utilizzatore avesse instaurato un precedente contratto di lavoro a termine con il medesimo lavoratore per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria.
Pertanto, in caso di precedente rapporto di lavoro a termine di durata inferiore a 12 mesi, un eventuale periodo successivo di missione presso lo stesso soggetto richiede sempre l’indicazione delle motivazioni in quanto tale fattispecie è assimilabile ad un rinnovo così come, in caso di un periodo di missione in somministrazione a termine fino a 12 mesi, è possibile, per l’utilizzatore, assumere il medesimo lavoratore direttamente con un contratto a tempo determinato per una durata massima di 12 mesi, indicando la relativa motivazione.
Il limite percentuale del 30% previsto dall’art. 31, comma 2, D.Lgs. n. 81/2015, trova applicazione per ogni nuova assunzione a termine o in somministrazione avvenuta a partire dal 12 agosto 2018 per cui, qualora presso l’utilizzatore sia presente una percentuale di lavoratori, a termine e somministrati a termine, con contratti stipulati in data antecedente al 12 agosto 2018, superiore a quella fissata dalla legge, i rapporti in corso potranno continuare fino alla loro iniziale scadenza.
Tuttavia, non sarà possibile effettuare nuove assunzioni né proroghe per i rapporti in corso fino a quando il datore di lavoro, o l’utilizzatore, non rientri nei nuovi limiti.
Fino al 31 ottobre 2018 le proroghe e i rinnovi restano disciplinati dalle disposizioni del D.Lgs. n. 81/2015, nella formulazione antecedente al decreto Dignità.
Dall’1 novembre 2018 trovano piena applicazione tutte le disposizioni introdotte con la riforma, compreso l’obbligo di indicare sempre le condizioni in caso di rinnovi e dopo i 12 mesi per le proroghe.
Infine, il Ministero del Lavoro ritiene che il periodo transitorio trovi applicazione anche con riferimento alla somministrazione di lavoro a tempo determinato.
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