Con 155 voti favorevoli, 125 contrari e un astenuto, l'Assemblea di Palazzo Madama ha approvato definitivamente, il 7 agosto 2018, il ddl di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 87 del 12 luglio 2018, c.d. "decreto Dignità".
Notevoli le modifiche introdotte in sede di conversione per quanto concerne gli interventi sui contratti a tempo determinato e sulla somministrazione a termine nonché le novità non presenti nel Decreto legge.
Per i contratti a termine, è stata confermata la acausalità fino a 12 mesi con obbligo, in caso di superamento, di stipulare solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
In sede di conversione è stato previsto che, in caso di stipula di un contratto di durata superiore a dodici mesi in assenza delle suddette causali, il contratto si trasformerà in contratto a tempo indeterminato dalla data di superamento del termine di dodici mesi.
La durata massima dei contratti a termine scende a ventiquattro mesi ed il contratto potrà essere prorogato liberamente nei primi dodici mesi, mentre successivamente la proroga è ammissibile solo in presenza delle causali.
Confermata, inoltre, la acausalità per i rinnovi e le proroghe dei contratti per attività stagionali, la riduzione da 5 a 4 del numero delle proroghe del contratto a termine ed il prolungamento da 120 a 180 giorni del termine per l'impugnazione del contratto a tempo determinato.
Entra invece nella legge di conversione un periodo transitorio (fino al 31 ottobre 2018) per i rinnovi e le proroghe in cui si continuerà ad applicare la vecchia normativa.
Sono stati, inoltre, previsti limiti quantitativi per la somministrazione a termine e l’applicazione alla stessa delle norme sul contratto a termine con esclusione delle norme sul numero complessivo di contratti a tempo determinato, il diritto di precedenza e la disciplina degli stop and go.
In sede di conversione, è stata anche inserita una sanzione penale per la somministrazione fraudolenta.
La Legge di conversione del dl Dignità ha riconosciuto, ai datori di lavoro privati che negli anni 2019 e 2020 assumeranno lavoratori che non avranno compiuto il trentacinquesimo anno di età, l’esonero del 50% dei contributi (con esclusione dei premi dovuti all’INAIL), per massimo 36 mesi e nel limite massimo di 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.
Novità sono state previste per i contratti di Prest.O. in agricoltura e turismo.
Più nello specifico, le aziende alberghiere e le strutture ricettive che operano nel settore del turismo, per le attività lavorative svolte da soggetti titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità, giovani con meno di venticinque anni di età regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l'università, disoccupati, percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito, potranno fare ricorso al contratto di prestazione occasionale purché non abbiano alle proprie dipendenze più di 8 lavoratori, anziché 5 come per la generalità degli utilizzatori.
Le suddette aziende potranno, inoltre, comunicare la data di inizio e il monte orario complessivo presunto con riferimento a un arco temporale non superiore a dieci giorni.
Per il settore agricolo, la prestazione potrà essere comunicata con riferimento a un arco temporale non superiore a dieci giorni.
Infine, è stato confermato, in sede di conversione in legge del dl Dignità:
Novità rappresentano, invece, l’aumento delle mensilità previste per l’offerta di conciliazione di cui all’art. 6, comma 1, D.Lgs. n. 23/2015 e l’esclusione dall’aumento del contributo addizionale per i rinnovi in caso di lavoro domestico.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".