In conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, l’art. 23 del D.L. n. 18/2020 (cd. “Decreto Cura Italia”) ha introdotto:
Con la circolare n. 45 del 25 marzo 2020, l’INPS ha fornito le istruzioni amministrative per fruire delle predette agevolazioni.
Il congedo straordinario è fruibile per un periodo continuativo o frazionato, comunque non superiore a 15 giorni complessivi, a partire dal 5 marzo 2020. L’astensione lavorativa è riconosciuta alternativamente ad uno solo dei genitori per nucleo familiare per i figli di età non superiore ai 12 anni, a condizione che non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito previsti in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore. Per tutti i giorni di assenza il lavoratore ha diritto alla contribuzione figurativa.
Da notare che il congedo in argomento spetta anche ai genitori con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni, senza diritto però alla corresponsione di alcuna indennità né al riconoscimento della contribuzione figurativa.
Le principali novità rispetto alla misura ordinaria del congedo parentale riguardano:
Sul punto, l’INPS tiene a precisare che il congedo parentale introdotto dal “Decreto Cura Italia è operativo anche:
L’art. 33 del D.Lgs. n. 151/2001 prevede, in favore dei genitori lavoratori dipendenti, il diritto a fruire, per ogni figlio con disabilità in situazione di gravità accertata dalla cd. “Legge 104”, del prolungamento del congedo parentale per un periodo massimo di tre anni, comprensivi del congedo parentale ordinario, entro il compimento del dodicesimo anno di età o entro 12 anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o affidamento. Per tutto il periodo di prolungamento del congedo è prevista un’indennità pari al 30%.
Nei predetti casi, l’art. 23, co. 5 del D.L. n. 18/2020 ha previsto la possibilità di fruire del congedo indennizzato anche oltre il limite di 12 anni di età. La suddetta misura è stata introdotta, oltre che per i lavoratori dipendenti, anche in favore dei genitori iscritti alla Gestione separata e dei genitori lavoratori autonomi iscritti all’INPS.
Tale congedo è fruibile a condizione che:
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