Decreto Covid-19, diritto alla disconnessione per gli smart worker

Pubblicato il 17 aprile 2021

Via libera delle Commissioni Riunite Lavoro pubblico e privato e Affari sociali al disegno di legge di conversione del decreto 13 marzo 2021, n. 30, recante misure urgenti per fronteggiare la diffusione del Covid19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena (C. 2945-A).

La discussione generale sul provvedimento, con le modifiche al testo proposto dalle Commissioni, è fissata al 19 aprile.

Misure restrittive e congedi Covid -19

Il decreto-legge n. 30 del 13 marzo 2021:

Con specifico riferimento all'art. 2, il disegno di legge di conversione approvato dalle Commissioni apporta le seguenti modifiche:

Lavoro agile per dipendenti con figli minori di 16 anni (comma 1)

Non si richiede più il requisito della convivenza del lavoratore dipendente con il figlio minore di 16 anni per poter svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile durante la sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio, nei periodi di infezione da SARS-CoV-2 del figlio o di quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto.

Il beneficio viene inoltre esteso anche ai periodi corrispondenti, in tutto o in parte, alla durata della sospensione dell'attività educativa in presenza del figlio minore di 16 anni.

Lavoro agile per genitori di figli disabili, con disturbi DSA o bisogni educativi speciali (comma 1-bis)

Si prevede poi che il beneficio del lavoro agile debba essere riconosciuto a entrambi i genitori di figli di ogni età con:

Il ricorso allo smart working è inoltre ammesso  in tutti i casi di sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza del figlio, di infezione da Covid-19 o quarantena del figlio, ovvero nel caso in cui il figlio frequenti centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura.

Diritto alla disconnessione (comma 1-ter)

Il ddl di conversione riconosce il diritto alla disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche e dalle piattaforme informatiche in favore dei lavoratori che svolgono l’attività lavorativa in modalità agile, nel rispetto degli eventuali accordi sottoscritti dalle parti e fatti salvi eventuali periodi di reperibilità concordati.

È fatta salva la disciplina del lavoro agile stabilita dai contratti collettivi per il pubblico impiego.

Si è stabilito, inoltre, che tale diritto non può avere ripercussioni sul rapporto di lavoro o sul relativo trattamento retributivo.

Congedi straordinari (comma 2)

Esclusivamente nelle ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, al genitore lavoratore dipendente (pubblico o privato) di figlio convivente minore di 14 anni è riconosciuto, alternativamente all’altro genitore, un congedo straordinario per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza del figlio, alla durata dell'infezione da SARS-CoV-2 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio.

Inoltre  tale congedo è riconosciuto ai genitori di figli con disabilità grave, a prescindere dall’età del figlio,  per la durata dell'infezione da SARS CoV-2 del figlio, nonché per la durata della quarantena del figlio ovvero nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza o il figlio frequenti centri diurni a carattere assistenziale dei quali sia stata disposta la chiusura.

Si prevede infine che il congedo possa essere fruito in forma giornaliera o oraria.

Conversione dei congedi parentali (comma 4)

Gli eventuali periodi di congedo parentale fruiti ai sensi degli artt. 32 e 33 del D.Lgs. 151/200124 dal 1° gennaio 2021 al 13 marzo 2021 durante i periodi di sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza del figlio in presenza, o dell’infezione da Covid-19, o della quarantena del figlio possono essere convertiti a domanda nel congedo straordinario  Covid-19.

Bonus baby-sitting (comma 6 )

In alternativa alle predette misure (diritto al lavoro agile e congedo straordinario) e solo se l’altro genitore non accede ad altre tutele o al medesimo congedo straordinario, è riconosciuta la possibilità di usufruire della corresponsione di uno o più bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting o di servizi integrativi per l’infanzia per i figli conviventi minori di anni 14 che si trovano in una delle condizioni prima descritte (sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza, infezione da Covid o quarantena a seguito di contatto ovunque avvenuto).

Per effetto delle modifiche apportate dal disegno di legge di conversione del decreto 13 marzo 2021, n. 30 il  bonus, nel limite massimo complessivo di 100 euro a settimana, è riconosciuto:

- ai lavoratori iscritti alla gestione separata INPS;

- ai lavoratori autonomi iscritti all'INPS;

- al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico e della polizia locale, impiegati per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica;

- ai dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria degli esercenti le professioni sanitarie, la professione di assistente sociale e degli operatori sociosanitari;

- ai lavoratori autonomi non iscritti all’INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari.

Smart working semplificato per genitori di figli disabili (comma 8-bis)

Viene altresì esteso ai lavoratori dipendenti pubblici il diritto allo svolgimento dell’attività lavorativa in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, previsto dall'art. 21-ter del D.L. 104/2020, fino al 30 giugno 2021, in favore dei genitori lavoratori privati con almeno un figlio con disabilità grave.

Il disegno di legge di conversione del decreto 13 marzo 2021, n. 30 amplia la portata della norma ai casi di figli con bisogni educativi speciali.

Periodo di validità delle misure (comma 10)

Le misure si applicano fino al 30 giugno 2021.

Le novità in sintesi

Disposizioni del DL n. 30/2021

Cosa cambia

Lavoro agile per dipendenti con figli minori di 16 anni
(comma 1)

Soppresso il requisito della convivenza

Estensione ai periodi di sospensione dell'attività educativa in presenza del figlio.

Lavoro agile per genitori di figli disabili, con disturbi DSA o bisogni educativi speciali
(comma 1-bis)

Il beneficio viene riconosciuto a entrambi i genitori, per figli di ogni età anche con disturbi specifici dell'apprendimento  e bisogni educativi speciali.

Il ricorso allo smart working  è inoltre ammesso  in tutti i casi di sospensione dell’attività educativa in presenza del figlio

Diritto alla disconnessione
(comma 1-ter)

Disciplinato il diritto alla disconnessione per gli smart worker

Congedi straordinari
(comma 2)

Il congedo straordinario è riconosciuto anche per la sospensione dell'attività educativa in presenza del figlio nonchè ai genitori di figli con disabilità grave, a prescindere dall’età del figlio.

Il congedo può essere fruito in forma giornaliera o oraria.

Conversione dei congedi parentali
(comma 4) 

La conversione è ammessa anche durante i periodi di sospensione dell’attività educativa in presenza del figlio.

Bonus baby-sitting
(comma 6 )

Il Bonus baby-sitting può essere chiesto anche durante i periodi di sospensione dell’attività educativa in presenza del figlio.

Estesa la platea dei beneficiari alla polizia locale, a tutti gli esercenti le professioni sanitarie, la professione di assistente sociale e agli operatori sociosanitari

Smart working semplificato per figli con disabilità grave
(comma 8-bis)

Ampliata la possibilità di ricorrere allo smart working semplificato fino al 30 giugno 2021 per i figli con bisogni educativi speciali.
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