Approvata la legge di conversione del cosiddetto decreto Alluvioni; il Decreto legge n. 61 del 1° giugno 2023 recante interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.
La Legge n. 100 del 31 luglio 2023 è approdata sulla Gazzetta Ufficiale n. 177 dello stesso giorno, che ha ospitato anche il testo coordinato del decreto legge. Le disposizioni della legge entrano in vigore dal 1° agosto 2023.
NOTA BENE: Il decreto legge 5 luglio 2023, n. 88, con le disposizioni urgenti per la ricostruzione nei territori colpiti dall'alluvione verificatasi a far data dal 1° maggio 2023, è invece abrogato. Le norme sono state assorbite nel Decreto legge n. 61/2023, convertito. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base della sua vigenza.
Con l’ufficialità della legge di conversione del Decreto Alluvioni, arriva la conferma di alcune misure, quali:
Vediamo quali sono gli effetti fiscali delle norme contenute nel decreto legge convertito.
La legge di conversione del Decreto Alluvioni ha previsto la proroga di tre mesi dei termini e delle scadenze della definizione agevolata, cosiddetta Rottamazione quater.
La Legge di Bilancio 2023 ha disciplinato l’adesione alla Rottamazione quater dei debiti affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, consentendo ai contribuenti di versare solo l’importo del debito residuo senza corrispondere le sanzioni, gli interessi, compresi quelli di mora, e l’aggio, mentre le multe stradali potranno essere definite senza il pagamento degli interessi, comunque denominati, e dell’aggio.
Nello specifico, viene concessa una proroga di tre mesi che interessa tutti i termini relativi alla Rottamazione quater, riscrivendo l’intero calendario dei termini che cambia nel seguente modo:
Il decreto legge Alluvione convertito prevede, all’articolo 1, la sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi nei confronti dei soggetti che alla data del 1° maggio 2023 avevano la residenza, la sede legale o la sede operativa nei territori indicati nell'allegato 1.
Interessate anche le società e le imprese che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la sede operativa nei territori delle province di Reggio Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e di Rimini, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 4 maggio e del 23 maggio 2023.
In particolare, sono sospesi i termini in scadenza nel periodo tra il 1° maggio e il 31 agosto 2023 relativi:
La suddetta sospensione si applica anche ai versamenti, tributari e non, derivanti da cartelle di pagamento emesse da Agenzia Entrate Riscossione, da accertamenti esecutivi ex art. 29 e 30 del DL n 78/2010, da ingiunzioni di pagamento dei tributi locali per i Comuni che affidano la riscossione a società in house diverse dall’Agenzia delle Entrate Riscossione, aventi scadenza nel periodo dal 1° maggio al 31 agosto 2023.
I termini di versamento riprendono a decorrere dalla scadenza del periodo di sospensione.
La sospensione interessa anche i versamenti e agli adempimenti previsti per l'adesione a uno degli istituti di definizione agevolata di cui alla Legge di Bilancio 2023, che scadono nel periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023.
In particolare la sospensione opera per:
Infine, da segnalare che il Decreto legge n. 61/2023 convertito dalla Legge n. 100/2023, prevede anche il differimento al 31 dicembre 2023 del termine per il sostenimento delle spese ai fini della detrazione del 110% di cui all’articolo 119, comma 8-bis, del DL n. 34/2020, per interventi effettuati su unità immobiliari ubicate nei territori interessati.
Analogamente, il pagamento delle rate in scadenza nell’esercizio 2023 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai Comuni di cui allegato, nonché alle province dei predetti Comuni, non ancora effettuato alla data di entrata in vigore del decreto, è differito all’anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi
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