Decreto Alluvione. Autonomi: come presentare domanda di una tantum

Pubblicato il 15 giugno 2023

Dal 15 giugno 2023 collaboratori coordinati e continuativi, dottorandi, assegnisti di ricerca, medici in formazione specialistica, agenti e rappresentanti di commercio, lavoratori autonomi o professionisti, compresi i titolari di attività di impresa, danneggiati dagli eventi alluvionali occorsi in Emilia-Romagna, Toscana e Marche possono presentare domanda di indennità una tantum.

L’indennità è riconosciuta dal decreto Alluvione (articolo 8, decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61). L’INPS ha emanato le istruzioni operative con la circolare n. 54 dell’8 giugno 2023.

A chi spetta l’una tantum in parola? A quanto ammonta? Come presentare domanda?

Di seguito una guida all’adempimento.

Beneficiari e requisiti

La platea dei soggetti individuati dal legislatore quali beneficiari della misura a sostegno del reddito è molto ampia ricomprendendo tutti quei lavoratori autonomi che, alla data del 1° maggio 2023, risiedono o sono domiciliati ovvero operano, esclusivamente o, nel caso degli agenti e rappresentanti, prevalentemente in uno dei Comuni alluvionati (allegato 1 al decreto-legge) per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza e che hanno dovuto sospendere l’attività a causa degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.

In una tabella si riepilogano le categorie di lavoratori che possono presentare domanda di indennità una tantum.

Categorie

Lavoratori beneficiari

Requisiti generali

Collaboratori coordinati e continuativi, dottorandi, assegnisti di ricerca e i medici in formazione specialistica

 

Collaboratori coordinati e continuativi di cui all’articolo 409 del c.p.c., iscritti alla Gestione separata dell’INPS, alla Gestione separata INPGI, alla Gestione separata ENPAPI

Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa per i quali è obbligatoria la contribuzione previdenziale obbligatoria presso le casse professionali autonome o le gestioni INPS (è il caso, per esempio, dei collaboratori ex PALS).

Dottorandi, assegnisti di ricerca, medici in formazione specialistica.

 

L’indennità una tantum è riconosciuta:

  • per il periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023
  • a favore dei lavoratori che al 1° maggio 2023 risiedono o sono domiciliati ovvero operano, esclusivamente o, nel caso degli agenti e rappresentanti, prevalentemente in uno dei Comuni alluvionati
  • che abbiano dovuto sospendere l’attività a causa degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023
  • ai lavoratori, appartenenti a una delle categorie specificate, iscritti a una forma obbligatoria di previdenza e assistenza alla data del 1° maggio 2023 e la cui attività sia stata già avviata alla stessa data.

Il requisito della residenza è accertato dall’INPS tramite SPID almeno di livello 2, CIE o CNS.

Il requisito del domicilio deve essere comprovato da dichiarazione del richiedente, in sede di domanda.

 

 

Titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale

Titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale iscritti alla Gestione speciale dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali o alla Gestione separata dell’INPS (c.d. venditori porta a porta).

 

Lavoratori autonomi e professionisti, compresi i titolari di attività di impresa

 

Lavoratori iscritti alle gestioni autonome INPS, vale a dire:

  • artigiani e commercianti, ivi compresi i lavoratori iscritti in qualità di coadiuvanti e coadiutori
  • coltivatori diretti, coloni e mezzadri (e lavoratori iscritti in qualità di coadiuvanti e coadiutori), compresi gli imprenditori agricoli professionali iscritti
  • pescatori autonomi
  • liberi professionisti iscritti alla Gestione separata dell’INPS, che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo (comma 1 dell’articolo 53 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), ivi compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici
  • lavoratori autonomi che svolgono attività per la quale vige l’obbligo contributivo presso la gestione speciale ex Enpals.

 

NOTA BENE: L'indennità in parola spetta anche ai professionisti ordinistici iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.

Importo dell’indennità una tantum e contribuzione figurativa

A ciascun lavoratore danneggiate dall’alluvione spetta una indennità una tantum di importo pari a 500 euro per ciascun periodo di sospensione non superiore a 15 giorni fino ad un importo massimo erogabile di 3.000 euro.

NOTA BENE: Si fa presente che per il periodo di fruizione dell'indennità non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa.

Come presentare domanda

I lavoratori rientranti nelle categorie prima indicate e in possesso dei requisiti di legge, per ottenere l’una tantum, sono tenuti a presentare domanda all’INPS dal 15 giugno 2023 al 30 settembre 2023.

La domanda può essere trasmessa solo in via telematica, autonomamente sul sito istituzionale INPS o avvalendosi dei Patronati e, in alternativa al portale web, tramite il servizio di Contact Center multicanale.

NOTA BENE: Non è ammessa la possibilità di ricorrere a intermediari abilitati.

La piattaforma per la domanda è disponibile accedendo, dalla home page del sito web dell’INPS, alla sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”, seguendo il percorso “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > selezionare la voce “Vedi tutti” nella sezione Strumenti > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”.
Una volta autenticati (con SPID di livello 2 o superiore o Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) o Carta nazionale dei servizi (CNS) per chi ne è in possesso; diversamente occorre rivolgersi al Patronato), si deve selezionare “Indennità una tantum in favore dei lavoratori autonomi che hanno sospeso l’attività lavorativa nei Comuni indicati nell’allegato 1 del DL 61/2023, a seguito degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023”.

Una volta presentata la domanda, sarà possibile accedere alle ricevute e ai documenti prodotti dal sistema, monitorare lo stato di lavorazione della domanda e aggiornare le informazioni relative alle modalità di pagamento ove necessario.

ATTENZIONE: In sede di presentazione della domanda il lavoratore deve autodichiarare:

a) di rientrare nell’ambito di una delle categorie di lavoratori beneficiarie dell'indennità;

b) di essere residente in uno dei Comuni alluvionati alla data del 1° maggio 2023;

c) di essere domiciliato in uno dei Comuni alluvionati alla data del 1° maggio 2023;

d) di svolgere l’attività lavorativa esclusivamente in uno dei Comuni alluvionati alla data del 1° maggio 2023;

e) di essere un lavoratore titolare di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale e di svolgere attività lavorativa prevalentemente in uno dei Comuni alluvionati alla data del 1° maggio 2023;

f) di possedere i requisiti previsti dalla legge per la categoria di appartenenza.

Tali informazioni saranno soggette a successive verifiche da parte dell’INPS anche in collaborazione con Enti e Istituzioni esterni, con eventuali recuperi dell’indebito eventualmente accertato.

Periodi di sospensione

Da ultimo è opportuno far notare che il lavoratore:

L'INPS ha evidenziato che i periodi di sospensione dell’attività, fino a un massimo di 6, possono anche essere continuativi.

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