Dopo l’approvazione definitiva da parte dei due rami del Parlamento, il decreto-legge n. 63/2024 - noto come Decreto Agricoltura - è stato convertito nella legge n. 101 del 12 luglio 2024 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 163 del 13 luglio 2024.
Oltre a misure per il lavoro, in esso si trovano anche interventi urgenti per fronteggiare la crisi economica delle imprese agricole, florovivaistiche, della pesca e dell'acquacoltura.
In risposta agli impatti negativi causati dal conflitto russo-ucraino, sono state introdotte una serie di misure di sostegno specifiche per alcune industrie, tra cui l'agricoltura, la viticoltura, l'orticoltura, la pesca e l'acquacoltura. Queste azioni mirano a stabilizzare i settori maggiormente colpiti dalle difficoltà nell'approvvigionamento di materie prime e da una generale instabilità economica. Di seguito sono riassunti i principali punti delle misure adottate.
Le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura che hanno riscontrato una riduzione significativa del loro giro d'affari o della produzione nel 2023 possono beneficiare di una sospensione di dodici mesi sul pagamento del capitale della rata dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, in scadenza nl 2024.
In sintesi la misura:
Per affrontare le sfide nei settori dell'olivicoltura, dell'agricoltura degli agrumi e della produzione di latte di pecora e capra, il decreto Agricoltura convertito in legge ha stanziato 5 milioni di euro per ciascun settore per il 2024. Questo finanziamento servirà principalmente a coprire i costi degli interessi su prestiti a medio e lungo termine presi nel 2023 dalle organizzazioni di produttori riconosciute secondo le normative europee.
Beneficiari sono le Organizzazioni e consorzi di produttori conformi al regolamento (UE) n. 1308/2013. L’erogazione sarà effettuata tramite l'ISMEA.
Un decreto specifico che dettaglierà le procedure di erogazione di questi fondi sarà rilasciato dal Ministro dell'agricoltura entro sessanta giorni dall'approvazione del decreto legge.
In conformità con le normative sugli aiuti di Stato per l'agricoltura, per l'anno 2025 sono stati stanziati contributi fino a 4 milioni di euro a sostegno degli imprenditori agricoli che si occupano dell'allevamento di specie e razze autoctone in via di estinzione o poco diffuse.
Questi finanziamenti sono anche destinati a supportare progetti per la protezione della biodiversità zootecnica.
Nel 2024, le imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli e nei settori della pesca e dell'acquacoltura che acquistano beni strumentali destinati a strutture produttive nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Molise e Abruzzo, potranno beneficiare di un credito d'imposta.
Questo incentivo è applicabile solo nelle aree definite dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 e conforme alle norme europee sugli aiuti di Stato.
Il limite massimo di spesa per questo credito d'imposta è fissato a 40 milioni di euro per l'anno 2024.
Stabilite misure di sostegno per le imprese agricole che hanno subito e segnalato danni alle produzioni di kiwi e alle piante di actinidia a causa della “moria del kiwi” nel 2023, ma non hanno beneficiato di risarcimenti derivanti da polizze assicurative o da fondi mutualistici.
Il Fondo per il sostegno alle imprese agricole colpite dalla flavescenza dorata della vite di cui all'articolo 1, comma 433, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementato di ulteriori 2 milioni di euro per l'anno 2024. Sono previsti:
Al fine di sostenere le imprese agricole danneggiate dalla diffusione del batterio della Xylella fastidiosa, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2024 per l'attuazione di misure di investimento per i reimpianti e le riconversioni tramite coltivazioni di olivo resistenti, nonché per le riconversioni verso altre colture.
Le aziende agricole in Sicilia che hanno subito danni alle loro produzioni a causa di siccità tra luglio 2023 e maggio 2024, e che non hanno ricevuto compensazioni da assicurazioni o fondi mutualistici, hanno la possibilità di accedere a un fondo di 15 milioni di euro. Questo fondo è destinato a sostenere la ripresa delle attività economiche e produttive danneggiate, come specificato nei dettagli dell'articolo 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, previa dimostrazione del legame causale tra la siccità e i danni subiti.
Per assicurare un controllo dettagliato delle attività cerealicole italiane, in linea con gli obiettivi dell'articolo 39 del Trattato sull'Unione Europea, è stata introdotta una normativa che obbliga diverse entità del settore a partecipare a un sistema di monitoraggio. Le categorie obbligate includono:
- aziende agricole,
- cooperative e consorzi,
- imprese di commercio, importazione e trasformazione primaria.
Detti enti devono registrare e segnalare le quantità di cereali, sia nazionali che esteri, gestite su base trimestrale.
Le informazioni vanno inserite in un registro telematico specifico del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) e comunicate al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
I limiti minimi annuali di registrazione per i diversi tipi di cereali sono i seguenti:
- frumento duro: 30 tonnellate,
- frumento tenero: 40 tonnellate,
- mais: 80 tonnellate,
- orzo: 40 tonnellate,
- sorgo: 60 tonnellate,
- avena: 30 tonnellate,
- farro, segale, miglio, frumento segalato, scagliola: 30 tonnellate ciascuno:
Le aziende dedicate principalmente sull'allevamento o sulla produzione di mangimi sono escluse da questa registrazione.
NOTA BENE: Le informazioni devono essere inviate entro il ventesimo giorno successivo alla fine di ogni trimestre.
La mancata comunicazione comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di una somma da euro 500 a euro 2.000.
Vengono aumentate le sanzioni, in particolare per le imprese di medie e grandi dimensioni, applicabili alle violazioni di specifiche norme in materia alimentare, relative alla rintracciabilità degli alimenti, alla commercializzazione dell’olio d’oliva, alle indicazioni geografiche e denominazioni di origine, nonché all’apposizione delle indicazioni obbligatorie relative alle sostanze allergizzanti o intolleranti:
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