Decreto Agricoltura, dal bonus Zes unica allo stop al fotovoltaico

Pubblicato il 17 maggio 2024

Dai Ministri riuniti in Consiglio il 6 maggio 2024 è uscito in Decreto Agricoltura, contenente disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale.

Nel nuovo provvedimento sono presenti interventi:

Decreto agricoltura, struttura ed entrata in vigore

Il Decreto legge n. 63 del 15 maggio 2024, recante “Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonche' per le imprese di interesse strategico nazionale è approdato sulla Gazzetta Ufficiale n. 112/2024.

Il decreto, che entra in vigore dal giorno 16 maggio 2024, si compone di 16 articoli, suddivisi in cinque Capi:

Decreto Agricolture, le novità

Impattanti sono le disposizioni riguardanti:

Sospensione delle rate del mutuo per le imprese in difficoltà

Le imprese operanti nei settori agricolo, della pesca e dell’acquacoltura che, nel 2023, hanno evidenziato una riduzione del volume d'affari di almeno il 20% rispetto all'anno precedente, potranno beneficiare di specifiche misure di sostegno finanziario.

Vediamo in dettaglio le misure di supporto.

Sospensione dei pagamenti: le imprese potranno sospendere per dodici mesi il pagamento delle rate di mutui e altri finanziamenti scadenti nel 2024.

Condizioni di accesso: l'accesso a queste facilitazioni è subordinato alla presentazione di un'autocertificazione che confermi la riduzione del volume d'affari.

Criteri: le esposizioni debitorie non devono essere classificate come deteriorate alla data di entrata in vigore del decreto Agricoltura.

Il piano di rimborso delle rate sospese verrà adeguatamente modificato, estendendo i termini di scadenza per un periodo pari a quello della sospensione. Importante sottolineare che queste modifiche non comporteranno nuovi o maggiori oneri per le parti coinvolte.

Le imprese hanno anche la facoltà di richiedere la sospensione dei soli rimborsi in conto capitale, mentre le garanzie esistenti, sia pubbliche che private, verranno automaticamente prorogate per la stessa durata della sospensione.

Decreto Agricoltura, bonus Zes unica

Un contributo sotto forma di credito d’imposta fino al 45% della spesa sarà riconosciuto, per l’anno 2024, alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore della pesca e dell'acquacoltura che effettuano l'acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nel MezzogiornoBonus Zes unica.

Un decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze indicherà le modalità di accesso al beneficio, i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta.

Quali sono gli investimenti agevolabili?

Oggetto di credito d’imposta sono gli acquisti, effettuati fino al 15 novembre 2024, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio.

Ammessi anche: l'acquisto di terreni e l'acquisizione, la realizzazione ovvero l'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti, che rispettino le condizioni previste dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico.

Il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50% del valore complessivo dell'investimento agevolato.

Sono esclusi i progetti di investimento di importo inferiore a 50.000 euro.

Fotovoltaico: limitazioni all'installazione in terreni agricoli

Il Decreto Agricoltura pubblicato in Gazzetta, introduce importanti variazioni per il settore delle energie rinnovabili, in particolare riguardo all'installazione di impianti fotovoltaici a terra.

Questa normativa ha l'obiettivo di regolamentare le installazioni, indirizzandole verso aree meno impattanti dal punto di vista agricolo.

Infatti, è previsto uno stop all'installazione di pannelli solari sui terreni ad alta produttività agricola, per preservarne il valore.

Quindi, sono consentiti solo agli impianti agrivoltaici sospesi due metri da terra per consentire di fare sotto le coltivazioni.

Le nuove installazioni saranno possibili in aree meno produttive, come cave e miniere dismesse, terreni in gestione alle Ferrovie dello Stato o agli enti aeroportuali, e zone adiacenti alle infrastrutture esistenti come autostrade, fino a una distanza di 300 metri.

NOTA BENE: Le installazioni già autorizzate rimarranno valide e potranno essere concluse ai sensi della normativa previgente.

Secondo il Ministro dell’Agricoltura, le nuove restrizioni non avranno ripercussioni sugli impianti destinati all'autoconsumo e alle CER, assicurando la continuità degli obiettivi del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC) che mira a una capacità solare di circa 38 gigawatt entro il 2030, con un impiego dello 0,35% della superficie agricola totale.

Non è d’accordo il presidente di Elettricità Futura, secondo il quale sarà difficile raggiungere gli obiettivi comunitari relativi al Pnrr.

Inoltre, i pannelli elevati rispetto al terreno comportano una installazione più complessa con conseguenti maggiori costi.

Nuove disposizioni per le imprese di interesse strategico nazionale

Al Capo V del Decreto legge n. 63/2024 vengono riportate misure per:

Relativamente al rapporto di sicurezza per i suddetti impianti, l’articolo 14 specifica che: per le imprese di interesse strategico nazionale, se dalla valutazione del rapporto di sicurezza emergono carenze che non costituiscono un rischio grave e imminente, il CTR adotta misure di salvaguardia in via cautelativa e assegna un termine non superiore a quarantotto mesi per la trasmissione definitiva del rapporto di sicurezza. Decorso tale termine, se le misure adottate dal gestore per prevenire e limitare le conseguenze degli incidenti rilevanti risultano nettamente insufficienti, viene disposta la limitazione o il divieto di esercizio.

NOTA BENE: La limitazione di esercizio si applica specificamente all'impianto, al deposito, alla attrezzatura o all'infrastruttura cui è riferibile la carenza rilevata.

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