Decreto Agosto su sospensione scadenza dei titoli di credito

Pubblicato il 18 agosto 2020

L’art. 76 del Dl Agosto (n. 104/2020) ha introdotto alcune modifiche all’art. 11 del Dl n. 23/2020 (Decreto liquidità) in materia di sospensione della scadenza dei titoli di credito durante il periodo emergenziale Coronavirus.

Con tale ultima disposizione - si rammenta - era stata sancita la sospensione, fino al 31 agosto 2020, dei termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito e ad ogni altro atto avente efficacia esecutiva.

Sospensione dei titoli, cambiali e protesti

Le modifiche consistono, in primo luogo, nella riformulazione del primo comma dell’art. 11, che viene così sostituito:

1. Fermo restando quanto previsto ai commi 2 e 3, i termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito e ad ogni altro atto avente efficacia esecutiva, sono sospesi fino al 31 agosto 2020. La sospensione opera a favore dei debitori e obbligati anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi espressamente”.

In questo modo, si prevede che la sospensione sia applicabile a tutti i titoli emessi fino al 31 agosto, a prescindere dalla data di relativa emissione e compresi, quindi, anche quelli emessi dopo il 9 marzo (finora la sospensione riguardava espressamente i termini di scadenza ricadenti o decorrenti nel periodo dal 9 marzo 2020 al 31 agosto 2020).

Assegni non protestabili nel periodo di sospensione

Altro ritocco riguarda il comma 2, primo periodo, dell’art. 11, nel cui testo viene specificato che “Gli assegni portati all'incasso, non sono protestabili fino al termine del periodo di sospensione di cui al comma 1”.

Sanzioni dimezzate se pagamento entro 60 giorni dal termine sospensione

A seguire, è stato puntualizzato anche che “Le sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie di cui agli articoli 2 e 5 della legge 15 dicembre 1990, n. 386, e la penale, pari al dieci per cento della somma dovuta e non pagata di cui all'articolo 3 della citata legge n. 386 del 1990, si applicano in misura dimezzata se il traente, entro sessanta giorni dalla data di scadenza del periodo di sospensione di cui al comma 1, effettua il pagamento dell'assegno, degli interessi, e delle eventuali spese per il protesto o per la constatazione equivalente”.

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