Decorrenza contribuzione ordinaria ai Fondi di solidarietà residuale

Pubblicato il 24 dicembre 2015

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la circolare n. 32 del 22 dicembre 2015, si è occupato della decorrenza della contribuzione ordinaria di finanziamento dei fondi di solidarietà istituiti ai sensi dell’articolo 3, comma 5, della Legge 28 giugno 2012, n. 92 o adeguati ai sensi dell’articolo 3, commi 42 e ss. della medesima Legge n. 92/2012.

Ricorda la circolare che al 1° gennaio 2014 è dovuta, per espressa disposizione normativa, la contribuzione al Fondo di solidarietà residuale per tutte le imprese, con organico superiore ai quindici dipendenti, rientranti in settori, non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale, per i quali non siano stati istituiti Fondi bilaterali ai sensi dell’articolo 3 della Legge n.92/2012.

L’unica ipotesi derogatoria all’obbligo di versamento della contribuzione ordinaria al Fondo di solidarietà residuale è la sospensione dell’obbligo di contribuzione al Fondo di solidarietà residuale nelle ipotesi in cui, alla data del 1° gennaio 2014, risultassero in corso procedure finalizzate alla costituzione di Fondi di solidarietà bilaterali di settore.

L’obbligo di contribuzione al Fondo di solidarietà residuale è, in questo caso, sospeso fino al completamento delle procedure e comunque non oltre il 31 marzo 2014.

Posto quanto sopra, la circolare n. 32/2015, distingue l’ipotesi in cui i Fondi, alla data del 1° gennaio 2014, avessero in corso procedure volte all’adeguamento di cui all’articolo 3, commi 42 e ss. della Legge n, 92/2012, dall’ipotesi in cui le procedure fossero volte all’istituzione di un nuovo Fondo, ai sensi dell’articolo 3, comma 5, della Legge n. 92/2012.

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