Prorogata fino al 31 dicembre 2023 la “decontribuzione sud” di cui all’art. 27, comma 1, del D.L. n. 104/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 126/2020, e aumentati i massimali di aiuto concedibili.
Questo l’oggetto del messaggio Inps n. 4593 del 21 dicembre 2022.
L’agevolazione consiste in un esonero parziale dei contributi dovuti dai datori di lavoro privati la cui sede di lavoro sia ubicata nelle regioni meno sviluppate o in quelle che, nel 2018, presentavano un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75% della media europea, o comunque compreso tra il 75% e il 90%, e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale.
Il beneficio contributivo si applica ai lavoratori a tempo pieno o parziale, a tempo indeterminato o determinato, e agli apprendisti.
Sono esclusi i datori di lavoro agricolo, domestico ed il settore finanziario.
Lo sgravio è cumulabile con altre agevolazioni e incentivi, fermo restando il principio generale di applicazione dell’agevolazione di più antica e poi di quella più recente sulla somma residua.
La legge di bilancio 2021 ha previsto che l’esonero contributivo si applica fino al 31 dicembre 2029 nelle seguenti percentuali:
La decontribuzione, applicata inizialmente fino al 30 giugno 2022, secondo quanto disposto dalla sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020, è stata prorogata fino al 31 dicembre 2023 dalla stessa CE con la decisione C(2022) 9191 final del 6 dicembre 2022, in ragione delle difficoltà incontrate dalle imprese per la guerra in Ucraina e delle contromisure economiche adottate dalla Russia in risposta alle sanzioni ad essa imposte dall’Europa.
Il massimale di aiuti concedibili è stato innalzato a:
A tale proposito l’Istituto precisa che il massimale previsto per i singoli settori va rispettato anche se un datore di lavoro opera in più settori con massimali diversi fermo restando, comunque, il limite dell'importo massimo complessivo di due milioni di euro per datore di lavoro.
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