Decontribuzione Sud e detassazione Covid-19: sono compatibili?

Pubblicato il 13 novembre 2023

Con due risposte ad interpelli – nn. 458 e 459 del 10 novembre 2023 – l’Agenzia delle Entrate chiarisce l’ambito applicativo della Decontribuzione Sud e del regime di detassazione previsto dall’articolo 10-bis del Decreto Ristori, per contributi e indennità erogati in via eccezionale per far fronte alle difficoltà economiche derivanti dalla crisi da Covid-19.

Analizziamo come possono interagire le due misure.

Detassazione a fini Covid

Come accennato, ai sensi dell’articolo 10-bis del Dl n. 137/2020 (decreto Ristori) i contributi e le indennità di qualsiasi natura ed erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica per Covid-19, purché diversi da quelli già esistenti prima, spettanti agli esercenti attività di impresa, arte o professione e ai lavoratori autonomi, sono esclusi dal calcolo del reddito imponibile ai fini Irpef/Ires e del valore della produzione Irap.

Dunque, viene disposta la non concorrenza al reddito imponibile ai fini IRES e al valore della produzione ai fini IRAP dei contributi e delle indennità se erogati:

indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione.

Il fine della normativa in parola è quello di evitare che le misure di sostegno erogate durante il periodo di emergenza Covid­-19 vengano depotenziate dall'incidenza della tassazione dei contributi stessi.

Decontribuzione Sud

L’articolo 27 del DL 104/2020 (Decreto Agosto) ha previsto, per i datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico, un esonero dal versamento dei contributi pari al 30 per cento dei complessivi contributi previdenziali dovuti dai medesimi con esclusione dei premi e dei contributi spettanti all'Inail.

Si tratta, dunque, di un esonero contributivo che comporta una generale ma temporanea e parziale riduzione dell'aliquota contributiva datoriale con il conseguente effetto di non determinare i corrispondenti costi per contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro.

Detassazione Covid e decontribuzione Sud, sono compatibili?

Si chiede all’Amministrazione finanziaria se l’agevolazione del decreto Agosto (parziale esonero dei contributi) possa rientrare nella detassazione prevista a seguito della crisi pandemica Covid-19.

Con risposte nn. 458 e 459 del 10 novembre 2023 l’Agenzia delle Entrate ha specificato che l’agevolazione decontribuzione Sud non può fruire anche della detassazione ai fini Ires e Irap.

Infatti, già l’esonero contributivo, che consiste come detto in una generale ma temporanea e parziale riduzione dell'aliquota contributiva datoriale, produce l’effetto di non determinare un costo per contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro.

Ciò implica, quindi, che non può anche applicarsi la detassazione Covid di cui all’articolo 10-­bis, poiché si avrebbe un’amplificazione del beneficio concesso con la decontribuzione Sud.

Esclusa l'applicazione di questa al perimetro applicativo dell'articolo 10-bis del Decreto Ristori, non è consentito apportare alcuna variazione in diminuzione in dichiarazione ai fini della determinazione del reddito imponibile IRES, né ai fini della determinazione del valore della produzione IRAP.

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