Con riferimento all’esonero parziale dei contributi previdenziali previsto dall'art. 1, co. da 20 a 22-bis, della L. n. 178/2020, la verifica del calo di fatturato o dei corrispettivi dell’anno 2020 sull’anno 2019 avverrà sulla base dell’importo medio mensile relativo ai mesi di attività delle due annualità in esame. Pertanto, per poter accedere all’esonero parziale l'ammontare medio mensile del fatturato o dei corrispettivi dell'anno 2020 deve essere inferiore almeno del 33% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato o dei corrispettivi dell'anno 2019.
A chiarirlo è l'INPS, con il Messaggio n. 3217 del 24 settembre 2021.
L’art. 1, co. 20, della L. n. 178/2020, nel disciplinare le condizioni per la fruizione dell’esonero parziale dei contributi previdenziali previsto per l’anno 2021 a favore dei lavoratori autonomi, ha disposto, tra gli altri requisiti, che i beneficiari debbano avere subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quello dell'anno 2019.
La disposizione appena citata è riprodotta al co. 2 dell’art. 1 del D.I. del 17 maggio 2021, pubblicato nel sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 27 luglio 2021, che definisce i criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell’esonero di cui al citato art. 1, co. 20. Nello specifico, il richiamato co. 2 dispone che:
Il successivo co. 4 del medesimo art. 2 prevede che il requisito sopra descritto non si applica “ai soggetti che hanno avviato nel corso del 2020 l’attività che comporta obbligo di iscrizione alle gestioni speciali dell’AGO, alla Gestione separata dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale o agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103”.
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