Dopo che il Collegio abbia emesso la propria decisione in ordine ad una querela di falso proposta in via incidentale, il giudizio di merito, che era stato sospeso ex lege, deve riprendere.
In detto contesto, il giudice ha la facoltà di disporne la sospensione solo se la sentenza di falso venga impugnata.
Per contro, l’organo giudicante nel merito non può confermare lo stato di sospensione del processo sino al passaggio in giudicato della sentenza di falso che non sia stata impugnata.
L’eventuale provvedimento di sospensione, difatti, può essere adottato solo alle condizioni previste dall’articolo 337, comma 2 del Codice processuale civile.
Sono questi gli assunti enunciati dalla Sesta sezione civile di Cassazione nel testo dell’ordinanza n.12035 depositata il 16 maggio 2017.
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