Decadenza e nullità del marchio registrato, nuova procedura davanti a UIBM

Pubblicato il 12 marzo 2019

Il Decreto legislativo n. 15/2019, di ravvicinamento della normativa nazionale alle disposizioni comunitarie in materia di marchi d’impresa, introduce, tra le altre novità, una specifica procedura per la decadenza e nullità dei marchi registrati.

Si tratta di un procedimento amministrativo che permette la contestazione della decadenza e della nullità del marchio registrato senza adire l’autorità giudiziaria.

Le norme sul procedimento di decadenza o nullità entreranno in vigore trenta giorni dopo la data di pubblicazione del decreto con cui il ministro dello Sviluppo economico ne stabilirà, in concreto, le modalità di applicazione.

Istanza scritta e motivata

Le disposizioni relative a questo procedimento, in particolare, sono contenute nella nuova sezione II bis che il D. Lgs. n. 15/2019 inserisce nel Codice della proprietà industriale (Decreto legislativo n. 30/2005), dopo l’articolo 184.

Sezione che include i nuovi articoli da 184-bis a 184-decies, il primo dei quali disciplina, nel dettaglio, il deposito dell'istanza di decadenza o nullità, fatta salva, in ogni caso, la proponibilità dell'azione davanti al tribunale.

L’istanza, scritta, motivata e corredata dei documenti e di eventuale mandato, va depositata all'Ufficio italiano brevetti e marchi e deve avere ad oggetto, come detto, l'accertamento della decadenza o la dichiarazione di nullità di un marchio d'impresa registrato per motivi che vengono specificamente individuati.

In particolare, la domanda di nullità del marchio può essere chiesta se:

Provvedimento efficace erga omnes

Ai sensi delle nuove disposizioni, la decadenza o la nullità, anche parziale, di una registrazione, quando dichiarata con provvedimento dell'Ufficio italiano brevetti e marchi divenuto inoppugnabile, ha efficacia nei confronti di tutti.

Inoltre, la decadenza produce effetti a decorrere dalla data di deposito della domanda di decadenza mentre la nullità della registrazione fin dalla data della registrazione medesima.

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