Il Decreto legislativo n. 15/2019, di ravvicinamento della normativa nazionale alle disposizioni comunitarie in materia di marchi d’impresa, introduce, tra le altre novità, una specifica procedura per la decadenza e nullità dei marchi registrati.
Si tratta di un procedimento amministrativo che permette la contestazione della decadenza e della nullità del marchio registrato senza adire l’autorità giudiziaria.
Le norme sul procedimento di decadenza o nullità entreranno in vigore trenta giorni dopo la data di pubblicazione del decreto con cui il ministro dello Sviluppo economico ne stabilirà, in concreto, le modalità di applicazione.
Le disposizioni relative a questo procedimento, in particolare, sono contenute nella nuova sezione II bis che il D. Lgs. n. 15/2019 inserisce nel Codice della proprietà industriale (Decreto legislativo n. 30/2005), dopo l’articolo 184.
Sezione che include i nuovi articoli da 184-bis a 184-decies, il primo dei quali disciplina, nel dettaglio, il deposito dell'istanza di decadenza o nullità, fatta salva, in ogni caso, la proponibilità dell'azione davanti al tribunale.
L’istanza, scritta, motivata e corredata dei documenti e di eventuale mandato, va depositata all'Ufficio italiano brevetti e marchi e deve avere ad oggetto, come detto, l'accertamento della decadenza o la dichiarazione di nullità di un marchio d'impresa registrato per motivi che vengono specificamente individuati.
In particolare, la domanda di nullità del marchio può essere chiesta se:
Ai sensi delle nuove disposizioni, la decadenza o la nullità, anche parziale, di una registrazione, quando dichiarata con provvedimento dell'Ufficio italiano brevetti e marchi divenuto inoppugnabile, ha efficacia nei confronti di tutti.
Inoltre, la decadenza produce effetti a decorrere dalla data di deposito della domanda di decadenza mentre la nullità della registrazione fin dalla data della registrazione medesima.
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