E’ in circolazione una prima bozza del decreto legge Santanché contenente la disciplina delle locazioni di immobili ad uso abitativo per finalità turistiche ovvero la regolamentazione degli affitti brevi.
Finalità del Ddl Turismo sugli affitti brevi è “fornire una disciplina uniforme a livello nazionale volta a fronteggiare il rischio di un turismo sovradimensionato rispetto alle potenzialità ricettive locali e a salvaguardare la residenzialità dei centri storici ed impedirne lo spopolamento”.
Dal punto di vista normativo, il lavoro va ad inserirsi nel regime fiscale degli affittii brevi di cui all’articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
Si analizzano i nuovi contenuti del Ddl turismo, composto da 7 articoli, che andranno ad alimentare la suddetta normativa.
Si legge nell’articolo 3 della bozza del Ddl Turismo che il Ministero assegnerà un codice identificativo nazionale - CIN - ad ogni immobile ad uso abitativo oggetto di locazione per finalità turistiche. Tale codice identificativo nazionale sostituirà i codici identificativi regionali
Il legittimo detentore o gestore dell’immobile, persona fisica o intermediario immobiliare, sono tenuti a presentare istanza per ottenere il CIN.
Vige l’obbligo da parte dei soggetti che concedono in locazione un immobile ad uso abitativo per finalità turistiche, anche in qualità di intermediario, di esporre il CIN all’ingresso dell’unità immobiliare e ad indicarlo in ogni annuncio ovunque pubblicato.
Anche i gestori di portali telematici che mettono in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare sono soggetti all'obbligo di indicare il CIN negli annunci pubblicati nei propri portali.
Sanzioni – Chi non adempie ai suddetti obblighi va incontro ad una sanzione pecuniaria da euro 300,00 ad euro 3.000,00 in aggiunta all’immediata rimozione dell’annuncio irregolare.
E’ prevista una sanzione pecuniaria da euro 500,00 ad euro 5.000,00 per coloro che concedono in locazione un immobile ad uso abitativo per finalità turistiche privo di CIN.
Rilevante l’articolo 4 del provvedimento di riforma del turismo in discorso.
Viene limitato il soggiorno ad un minimo di due notti – c.d. minimu stay - nei centri storici delle città metropolitane e, facoltativamente, in tutte le città considerate a densità turistica alta e molto alta, secondo le rilevazioni effettuate dall’ISTAT.
La durata minima di due notti per gli affitti brevi non si applica:
Ancora, gli affitti brevi esercitati in forma imprenditoriale saranno soggetti all'obbligo di segnalazione certificata di inizio attività (Scia) presso lo sportello unico per le attività produttive (Suap) del comune del territorio in cui viene svolta l'attività.
La violazione di tale disposto comporta l’applicazione della sanzione pecuniaria da euro 2.000,00 ad euro 10.000,00.
La diffusione del Ddl Turismo inerente gli affitti brevi alle 13 associazioni interessate ha dato adito a diverse reazioni.
Se la previsione di un unico codice identificativo nazionale in sostituzione dei vari codici identificativi regionali è stata accolta con favore, anche se viene rilevato come sia necessario eliminare anche altre comunicazioni, il divieto di affittare l’immobile per una notte nelle città indicate ha suscitato malcontento, considerandola una norma che alimenterà forme di evasione fiscale e di illegalità.
Le associazioni coinvolte nei prossimi giorni presenteranno un documento contenente tutte le osservazioni.
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