Ddl equo compenso avvocati

Pubblicato il 26 gennaio 2017

E’ stato messo a punto dal Ministro della giustizia Andrea Orlando, ai sensi dell’art. 13 Legge n. 247/2012, il Disegno di legge in materia di equo compenso e clausole vessatorie nel settore delle prestazioni legali, che tutela il diritto degli avvocati ad essere equamente compensati, “in proporzione alla quantità e qualità del lavoro svolto, al contenuto, alle caratteristiche della prestazione legale”.

Il presente DDl – il cui testo è stato elaborato dal Ministero della giustizia in collaborazione con il Consiglio nazionale forense – dovrebbe essere approvato nel prossimo Consiglio dei ministri utile.

Tutela contro clausole vessatorie

E’ stato altresì predisposto per permettere agli avvocati di tutelarsi dai c.d. “clienti forti, soprattutto banche ed assicurazioni, che spesso tendono a prevaricare mediante l’inserimento unilaterale di clausole vessatorie nei contratti con i professionisti (prevedendo ad esempio, consulenze gratuite, anticipo spese a carico dell’avvocato, rinuncia al rimborso delle spese sostenute, ecc.).

Si considerano in particolare vessatorie – si legge nel testo del Ddl – la clausole che, all'interno di una convenzione stipulata tra un avvocato ed un soggetto che non sia un consumatore o un utente di cui al Codice del consumo, determinino un eccessivo squilibrio contrattuale tra le parti in favore del committente, prevedendo un compenso non equo. Segue poi, nel medesimo articolo, un elencazione di clausole che si presumono vessatorie fino a prova contraria.

Nullità d’ufficio e determinazione giusto compenso

La nullità delle presenti pattuizioni, potrà essere rilevata d’ufficio dal giudice (lasciando tuttavia vivere la restante parte del contratto legale – cliente, analogamente alla nullità modellata dal Codice del consumo), il quale, in caso di compenso iniquo, potrà procedere alla giusta determinazione dello stesso, applicando i parametri in vigore e tenendo conto delle caratteristiche specifiche della prestazione legale.

 

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