Ddl Equo compenso avvocati approvato dal Governo

Pubblicato il 08 agosto 2017

Nel corso della riunione del Consiglio dei Ministri del 7 agosto 2017, è stato approvato il tanto atteso Disegno di Legge sull'equo compenso della professione legale, che disciplina il rapporto tra avvocatura e committenti ed interviene in un tema tanto fondamentale quale quello delle clausole vessatorie spesso apposte ai contratti di patrocinio; priorità evidenziata da un ceto forense che ormai da tempo risente della crisi economica.

Obiettivo: riequilibrare la posizione degli avvocati

Espressa soddisfazione dal Ministro della Giustizia Andrea Orlando che, nella conferenza a margine del Cdm, annuncia “un punto di svolta in un momento di crisi dell’Avvocatura” ed auspica che il presente disegno di legge “possa avere un largo consenso in Parlamento ed un binario rapido per essere approvato”. L’obiettivo che esso si pone, è quello di riequilibrare la posizione degli avvocati nei confronti di committenti che detengono una posizione economica molto forte, in particolare imprese bancarie, assicurative e di grandi dimensioni, in modo da tutelare l'equità del compenso degli avvocati, evitando situazioni di offerte al ribasso. In questa ottica, il compenso è considerato equo quando risulta proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale.

Equità del compenso e nullità delle clausole vessatorie

Qualora il Giudice accerti la non equità del compenso, dichiara la nullità del contratto e ridetermina l’importo sulla base dei parametri fissati dalla Legge forense del 2012.

Il Ddl contiene inoltre la disciplina di clausole vessatorie, come tali, colpite da nullità che il Giudice ha facoltà di dichiarare. Sono da considerarsi vessatorie, ad esempio, le clausole che permettono al cliente di modificare unilateralmente le condizioni del contratto, che concedono al cliente la possibilità di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto, che consentono di pretendere prestazioni aggiuntive che l'avvocato dovrebbe prestare gratuitamente o di richiedere al legale di anticipare delle spese legate alla controversia giudiziaria (o di rinunciare al rimborso spese). Sono altresì nulle le clausole che prevedano termini di pagamento superiori ai 60 giorni e, comunque, in via generale, tutte quelle previsioni che determinano un significativo squilibrio contrattuale a carico dell'avvocato. In tali casi si prevede che la nullità vada a colpire sole le suddette clausole, mentre rimane in essere la validità del contratto.

Effetto domino. Equo compenso da estendere alle altre professioni

Già si parla di effetto domino del provvedimento, per l’estensione dell’equo compenso anche nei confronti delle altre categorie di professionisti. Le reazioni di approvazione al Ddl, difatti, non provengono solo dal mondo forense, ma anche da quello dei commercialisti, altro Ordine molto interessato alla norma. In proposito, enuncia il Presidente della Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti “L'approvazione del ddl sull'equo compenso per la professione forense rappresenta il giusto riconoscimento di un principio che andrà necessariamente esteso all'intero comparto ordinistico. Plaudiamo al risultato degli avvocati nella speranza che questo non rappresenti un unicum nel panorama professionale”. Ed ancora, dal Presidente della Commissione Lavoro del Senato Maurizio Sacconi arriva l’invito a collegare il Ddl relativo agli avvocati al disegno di legge dedicato a una remunerazione proporzionata di tutte le prestazioni professionali, di cui è già iniziato l’esame al Senato. Stesse reazioni provengono infine dal Consiglio nazionale degli architetti, degli ingegneri, dalla Federazione nazionale dei medici e odontoiatri.

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