Danno non patrimoniale Criteri più favorevoli

Pubblicato il 14 dicembre 2016

Nel caso in cui, dopo la pubblicazione della pronuncia di primo grado, sia intervenuta una variazione dei criteri di liquidazione del danno non patrimoniale – individuati nelle Tabelle generalmente in uso presso gli Uffici giudiziari – il danneggiato è legittimato ad impugnare la sentenza deducendo che il quantum liquidato in prime cure non comprende il ristoro del danno, nel caso di specie, da perdita o riduzione del rapporto parentale, o che l’importo liquidato per il danno da morte del congiunto è inferiore al valore minimo determinato dalle nuove Tabelle.

In tal modo, il danneggiato lamenta difatti la sua parziale soccombenza sulla domanda proposta per ottenere l’integrale risarcimento del danno, essendo indifferente, ai fini della sussistenza del presupposto della soccombenza, che il Giudice di prime cure non sia incorso in errori nell'applicazione dei criteri vigenti al tempo della decisione.

Criteri tabellari obsoleti Liquidazione equitativa inadeguata

La variazione dei criteri tabellari non va ad incidere sulla validità o sugli effetti del rapporto di diritto sostanziale dedotto in giudizio, ma è immanente all'esercizio del potere discrezionale – riservato al Giudice- di valutazione equitativa del danno non patrimoniale, ai sensi degli artt. 1126 c.c. e 2056 c.c., diretto a realizzare, nel caso concreto, i principi di adeguatezza e proporzionalità, intesi come tendenziale integrale ristoro del danno patito ed uniforme trattamento di situazioni identiche. Principi, questi ultimi, che risultano violati ove la liquidazione equitativa venga effettuata in base a criteri tabellari obsoleti in quanto superati da nuovi ritenuti maggiormente adeguati a garantire un’equa corrispondenza tra l’equivalente ed il valore non patrimoniale leso.

E’ tutto quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, terza sezione civile, accogliendo il ricorso dei genitori di un ragazzo morto in un incidente stradale. I ricorrenti criticavano, in particolare, come la Corte d’Appello, nella liquidazione del danno loro spettante, avesse erroneamente continuato ad applicare le Tabelle di Milano del 2005, vigenti alla data della pronuncia di primo grado. E ciò nonostante i criteri di liquidazione del danno non patrimoniale – per quel che qui interessa, del danno da perdita da relazione parentale – fossero stati, nel frattempo, completamente rielaborati dal medesimo Tribunale di Milano, con la pubblicazione delle Tabelle del 2009, in senso più favorevole ai danneggiati.

Domanda risarcitoria insoddisfatta Soccombenza danneggiato

Nel caso de quo, dunque – afferma la Corte con sentenza n. 25485 del 13 dicembre 2016 – la domanda risarcitoria dei ricorrenti non può ritenersi completamente soddisfatta e va dunque ravvisata la loro soccombenza virtuale, con conseguente interesse all'impugnazione. Ciò poiché il Giudice d’appello non ha provveduto a motivare le ragione per cui abbia inteso dare seguito a criteri divenuti ormai obsoleti, senza tener conto delle nuove Tabelle maggiormente idonee a garantire, in tal caso, adeguato ristoro. 

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