Danno non patrimoniale a seguito di lesione della privacy
Pubblicato il 16 luglio 2014
Il danno non patrimoniale risarcibile ai sensi dell'articolo 15 del Decreto legislativo n. 196/2003 (cosiddetto Codice della privacy), non si sottrae alla
verifica della
“gravità della lesione”, che concerne il diritto fondamentale alla protezione dei dati personali quale intimamente legato ai diritti ed alle libertà indicate dall'articolo 2 del Codice, e di
“serietà del danno”, quale perdita di natura personale effettivamente patita dall'interessato.
Bilanciamento tra diritto alla riservatezza e principio di solidarietà
Ed infatti, nella fattispecie di danno non patrimoniale in oggetto, opera il bilanciamento del diritto tutelato dalla norma di cui all'articolo 15 del Codice privacy con il principio di solidarietà che “
costituisce il punto di mediazione che permette all'ordinamento di salvaguardare il diritto del singolo nell'ambito di una concreta comunità di persone che deve affrontare i costi di una esistenza collettiva”.
Sono questi i principi evidenziati dalla Cassazione nel testo della
sentenza n. 16133 del 15 luglio 2014 e con cui è stata annullata, con rinvio, la decisione di condanna al risarcimento disposta dai giudici di merito nei confronti dell'Università Roma tre, convenuta in giudizio da alcuni specializzandi sull'assunto della
lesione del loro diritto alla riservatezza a seguito della pubblicazione, in internet, di alcuni dati personali relativi al reddito.