È legittima la decisione di condanna per danno erariale impartita dalla Corte dei conti al sindaco di un comune in conseguenza della sostanziale inutilità della compravendita di un immobile in disuso, rimasto privo di alcuna proficua utilizzazione, per un prezzo onerosissimo per le finanze comunali.
La Corte dei conti, infatti, quale giudice contabile, può verificare la compatibilità delle scelte amministrative operate rispetto ai fini dell’ente pubblico.
Inoltre, se, da una parte, l’esercizio in concreto del potere discrezionale dei pubblici amministratori costituisce espressione di una sfera di autonomia che il legislatore ha inteso salvaguardare dal sindacato della Corte dei conti, dall’altra, l’esercizio dell’attività amministrativa, ai sensi dell’articolo 1, primo comma, della Legge n. 241/1990, deve ispirarsi a criteri di economicità e di efficacia, criteri che costituiscono specificazioni del più generale principio costituzionale di cui all’articolo 97 della Costituzione.
Questi ultimi, in particolare, rilevano sia sul piano della mera opportunità che della legittimità dell’azione amministrativa.
E’ quanto sottolineato dalla Corte di cassazione, Sezioni Unite civili, nel testo della sentenza n. 10814 del 25 maggio 2016.
Nella vicenda esaminata è stata confermata la condanna impartita dalla Corte dei conti, nei confronti di un sindaco, al risarcimento del danno erariale cagionato all’ente pubblico a seguito dell’acquisto di un terreno, con annessi fabbricati, in totale stato di abbandono e degrado, già destinati ad attività industriale, ad un prezzo largamente superiore al valore ed interamente a carico del comune.
Detti immobili, in seguito, non erano mai stati riconvertiti ad alcuna utilizzazione proficua per la comunità amministrata.
A fronte delle doglianze del sindaco che lamentava un’invasione, da parte della Corte dei conti, alla sfera della discrezionalità della Pubblica amministrazione, la Suprema corte ha precisato come, nella specie, l’accertamento rientrasse nella giurisdizione della Corte contabile, restando, per contro, sottratto a sindacato sotto il profilo di eventuali errori in judicando.
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