Danni subiti dai condomini a carico dell'amministratore

Pubblicato il 18 ottobre 2008
E’ perfettamente allineata all’orientamento giurisprudenziale attuale la pronuncia di Cassazione n. 25251, del 16 ottobre trascorso, nella quale è affermato un nuovo principio di diritto; che gravano cioè, d’ora in poi, sull’amministratore i danni subiti dai condomini che si sono procurati lesioni nello spazio comune non adeguatamente conservato. La terza sezione civile afferma così che “l’amministratore, in quanto ha poteri e doveri di controllo, si trova nella posizione di custode”. Tanto più (come nella specie) quando “l’assemblea decide di appaltare i lavori a terzi: in tal caso il controllo dei beni comuni nell’interesse del condominio deve considerarsi attribuito all’amministratore quante volte l’appaltatore non è posto in una condizione di esclusivo custode delle cose sulle quali si effettuano i lavori e l’assemblea non affida l’anzidetto compito ad una figura professionale diversa dallo stesso amministratore”.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Porti - Accordo di rinnovo del 18/11/2024

22/11/2024

CCNL Comunicazione artigianato - Ipotesi di accordo del 18/11/2024

22/11/2024

Ccnl Porti. Rinnovo

22/11/2024

Comunicazione artigianato. Rinnovo

22/11/2024

CCNL Terziario Confesercenti - Accordo integrativo del 4/11/2024

22/11/2024

Società di ingegneria: validi i contratti con soggetti privati post 1997

22/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy