Danno da esposizione ad amianto: il fumo riduce il risarcimento

Pubblicato il 25 ottobre 2024

Il fumo, essendo un comportamento volontario, rientra tra i fatti colposi rilevanti ai fini della riduzione proporzionale del risarcimento dei danni da esposizione all’amianto  , secondo quanto stabilito dall'art. 1227 c.c. in tema di concorso del fatto colposo del creditore.

Esposizione ad amianto: concorso di colpa della vittima, risarcimento ridotto

E' quanto riconosciuto dalla Corte di cassazione, Sezione lavoro, nel testo dell'ordinanza n.  27572 del 24 ottobre 2024, pronunciata su un caso in cui gli eredi di un lavoratore deceduto avevano chiesto che fosse accertata la responsabilità della datrice di lavoro per l'insorgenza della patologia tumorale che aveva causato il decesso del loro dante causa.

Quest'ultimo si era ammalato dopo aver lavorato presso lo stabilimento siderurgico della società con mansioni che avevano comportato esposizione a sostanze nocive sul luogo di lavoro.

La Cassazione, in particolare, ha accolto il motivo di ricorso con cui la società datrice aveva impugnato la decisione con cui i giudici di merito l'avevano condannata a risarcire gli eredi.

Abitudine al fumo delle sigarette con efficacia causale

In particolare, i ricorrenti avevano dedotto la mancata considerazione, nella decisione impugnata, dell'efficienza causale del fatto colposo (abitudine al fumo di sigaretta del soggetto leso), con conseguenze sulla determinazione delle entità del danno, riconosciuto mediante risultanze della CTU che aveva attribuito efficacia causale anche a fattore non lavorativi nella misura di due terzi.

La Suprema corte, nella sua disamina, ha richiamato i precedenti di legittimità secondo cui, in caso di concorso della condotta colposa del danneggiato nella produzione dell'evento dannoso, l'espressione fatto colposo, adoperata nell'art. 1227, primo comma, c.c., non va intesa come riferita all'elemento psicologico della colpa ma deve intendersi come sinonimo di comportamento oggettivamente in contrasto con una regola di condotta stabilita da norme positive o dettate dalla comune prudenza.

Nell'espressione fatto colposo rientra il fumo attivo che costituisce un atto di volizione libero, consapevole ed autonomo di soggetto dotato di capacità di agire.

Per l'effetto, il risarcimento del danno deve essere proporzionalmente ridotto in ragione dell'entità percentuale dell'efficienza causale del comportamento della vittima.

L'articolo 1227 comma 1 codice civile e applicabile in relazione sia al danno iure proprio sia al danno iure hereditatis.

Tabella di sintesi della decisione

Sintesi del caso Questione dibattuta Soluzione della Corte di Cassazione
Gli eredi di un lavoratore deceduto per una patologia tumorale causata da esposizione all’amianto richiedono il risarcimento alla datrice di lavoro, attribuendole responsabilità per l'insorgenza della malattia. Determinare se l’abitudine al fumo del lavoratore, un comportamento volontario, possa ridurre proporzionalmente il risarcimento, in quanto concorso di colpa. La Corte stabilisce che il fumo, come atto consapevole e autonomo, costituisce un fatto colposo rilevante. Pertanto, il risarcimento è ridotto proporzionalmente all’incidenza causale del comportamento della vittima, come previsto dall’art. 1227 c.c.
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