Danni da esondazione a carico del Comune

Pubblicato il 22 novembre 2011 Le Sezioni unite civili di Cassazione, con la sentenza n. 24406 del 21 novembre 2011, hanno confermato la decisione con cui la Corte di appello di Ancona aveva ritenuto a carico del Comune il risarcimento dei danni subiti da un cantiere privato a seguito dell’esondazione di un canale.


I giudici di legittimità hanno escluso il concorso di colpa del danneggiato sottolineando come, per contro, “l'obbligo giuridico di impedire l'evento può derivare anche da una specifica situazione che esiga una determinata attività a tutela di un diritto altrui”. Nella specie, il Comune era il proprietario del canale e, dunque, l'unico soggetto che aveva la titolarità per intervenire ed impedire l’evento.
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